Art. 11. 
  1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge  21  novembre  1991,  n.
374, le parole: "nel distretto di corte  d'appello"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nel circondario". 
  2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, 
n. 374, e' inserito il seguente: 
  "Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense) . - 1.
Gli avvocati e i procuratori  legali  che  svolgono  le  funzioni  di
giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi
al conciliatore, al giudice  di  pace,  al  pretore  e  al  tribunale
ricompresi nel circondario ove e' situato l'ufficio  del  giudice  di
pace al quale appartengono e non possono rappresentare,  assistere  o
difendere  le  parti  di  procedimenti  svolti  dinanzi  al  medesimo
ufficio, nei successivi gradi di giudizio".