Art. 4. 
  1. Nell'articolo 90 della legge 26  novembre  1990,  n.  353,  gia'
modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992,  n.
477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, 
sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 3 luglio 1994". 
  2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge  26  novembre  1990,  n.
353, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 3,  della  legge  4
dicembre 1992, n. 477, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'istanza non va proposta  nelle  cause  in  cui  siano  gia'  state
precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo  189  del  codice  di
procedura civile". 
  3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26  novembre  1990,  n.
353, gia' modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre
1992, n. 477, le parole:  "non  superiore  a  quaranta  giorni"  sono
soppresse. 
  4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i
giudizi iniziati successivamente al 1 gennaio 1993, alle sentenze  di
primo grado pubblicate anteriormente al 3 luglio  1994  si  applicano
gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel  testo
anteriormente vigente. 
   5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della  legge  26  novembre
1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni,  si  applicano,
in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto;  tutti  i   sequestri   anteriormente
autorizzati perdono la loro efficacia  se  con  sentenza,  anche  non
passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida  ovvero  e'
dichiarato inesistente il diritto a cautela  del  quale  erano  stati
concessi.