Art. 2. Programmi di visite obbligatorie 1. La visita delle merci dev'essere obbligatoriamente eseguita quando nell'operazione doganale ricorrono i presupposti individuati nell'ambito di programmi attuativi di specifici criteri selettivi, che tengano conto di specifiche origini, provenienze, destinazioni, classificazioni tariffarie, modalita' di trasporto, dell'identita' degli operatori ovvero di altri elementi che possano far ritenere fiscalmente pericolosa l'operazione; i programmi debbono prescrivere percentuali di visita obbligatoria da applicare casualmente. 2. I decreti ministeriali di approvazione dei programmi di visite obbligatorie sono adottati su proposta del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. La tabella dei criteri selettivi da attuare nel primo programma di controlli e' annessa al presente regolamento.