Art. 2.
                  Programmi di visite obbligatorie
  1.  La  visita  delle  merci  dev'essere obbligatoriamente eseguita
quando nell'operazione doganale ricorrono i  presupposti  individuati
nell'ambito  di  programmi  attuativi di specifici criteri selettivi,
che tengano conto di specifiche origini,  provenienze,  destinazioni,
classificazioni  tariffarie,  modalita'  di trasporto, dell'identita'
degli operatori ovvero di altri elementi  che  possano  far  ritenere
fiscalmente  pericolosa l'operazione; i programmi debbono prescrivere
percentuali di visita obbligatoria da applicare casualmente.
  2. I decreti ministeriali di approvazione dei programmi  di  visite
obbligatorie  sono  adottati  su  proposta del direttore generale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. La tabella dei criteri selettivi da attuare nel primo  programma
di controlli e' annessa al presente regolamento.