Art. 6. Operazioni di scrutinio 1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5. 2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni e' fatto a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale. 3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio. 4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati. 5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire. 6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori. 7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute. 8. Il presidente del seggio da' quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonche', in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.