Art. 7. Assunzione di personale a contratto per l'espletamento delle operazioni elettorali all'estero 1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 9 aprile 1984, n. 61, e' sostituito dal seguente: "Art. 53. - 1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validita' massima di tre mesi regolato dalla legge locale.". 2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal Ministero degli affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo decreto.