Art. 7. 
Assunzione  di  personale  a  contratto  per   l'espletamento   delle
                  operazioni elettorali all'estero 
  1.  L'articolo  53  della  legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  come
sostituito dal primo comma dell'articolo  15  della  legge  9  aprile
1984, n. 61, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 53. - 1. Per far fronte alle esigenze organizzative  relative
alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri
e' autorizzato ad assumere, con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad
eventuali divieti di assunzione  e  ad  ogni  limite  di  contingente
fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18  del
1967, fino a centotrenta impiegati con  contratto  temporaneo  e  con
validita' massima di tre mesi regolato dalla legge locale.". 
  2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal  Ministero  degli
affari esteri, producono immediatamente effetto indipendentemente dal
perfezionamento del relativo decreto.