Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati 1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' cosi' sostituito: "14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio: COMUNI +===============================+========================+ | | Rapporto medio | |Fascia demografica | dipendenti/ | | | popolazione | +===============================+========================+ |fino a 999 abitanti | 1/95 | +===============================+========================+ |da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/100 | +===============================+========================+ |da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/105 | +===============================+========================+ |da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/95 | +===============================+========================+ |da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/80 | +===============================+========================+ |oltre 49.999 abitanti | 1/60 | +===============================+========================+ PROVINCE +===================================+========================+ | | Rapporto medio | |Fascia demografica | dipendenti/ | | | popolazione | +===================================+========================+ |fino a 299.999 abitanti | 1/520 | +===================================+========================+ |da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/650 | +===================================+========================+ |da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/830 | +===================================+========================+ |da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti| 1/770 | +===================================+========================+ |oltre 2.000.000 abitanti | 1/1000 | +===================================+========================+ A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.". 2. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede alla devoluzione agli enti locali destinatari del contributo previsto dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo ordinario ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 504 del 1992. 3. Il termine per la proposta del piano di estinzione da parte dell'organo straordinario di liquidazione, di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' fissato in nove mesi per gli enti con popolazione inferiore a 250.000 abitanti ed in dodici mesi per gli altri, aumentati di sei mesi, non prorogabili, per la presenza nella massa passiva di perdite di gestione. Il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione, di cui al comma 3, terz'ultimo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993 e' fissato in diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno. 4. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, per l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, e' sospeso dai rilievi o dalle richieste della commissione di ricerca per la finanza locale e riprende a decorrere dopo il ricevimento della risposta. Per le risposte, la commissione fissa un termine che comunque non puo' essere superiore ad un mese dal ricevimento. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non compete all'organo straordinario di liquidazione degli enti locali dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi riguardanti rispettivamente l'attivazione di mutui passivi per investimenti ed il pagamento delle correlative spese. 6. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti e' fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ove i predetti enti siano compresi tra i comuni indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e nell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4. 7. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo. 8. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con oneri a carico della liquidazione. 9. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumo responsabilita' personale. 10. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali. attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di cinquanta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 11. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo' incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, professionisti ovvero assumere persone idonee con contratto di lavoro a tempo determinato, avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, con onere a carico della liquidazione. I trattamenti economici sono equiparati ai compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 12. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.