Art. 4. 
             Disciplina dei flussi finanziari dei comuni 
  1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari  spettanti  ai  comuni  a
valere sul fondo di cui alla lettera a) comma 1, dell'articolo 34 del
decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate.  La
prima rata e' corrisposta entro  il  mese  di  febbraio  1994  ed  e'
commisurata al 65 per cento dell'ammontare del  contributo  ordinario
1994 gia' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31  dicembre
1993; la seconda rata e' corrisposta entro il mese di settembre 1994. 
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del  decreto-legge
n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del
1993 e nell'articolo 6, possono utilizzare in  termini  di  cassa  le
entrate  a  specifica   destinazione   per   un   importo   superiore
all'anticipazione di  tesoreria  e,  comunque,  per  un  importo  non
superiore  all'ammontare  della  perdita  di   gettito   dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1994 conseguente  all'applicazione
delle nuove tariffe d'estimo. 
  3.  Qualora  le  entrate  a  specifica   destinazione   non   siano
sufficienti, in tutto o in  parte,  a  garantire  una  disponibilita'
corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante
dalle  rettifiche  d'estimo,  i  comuni  di  cui  al  comma  2   sono
autorizzati   a   ricorrere,   per   l'importo   differenziale,    ad
anticipazioni straordinarie di tesoreria anche  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge  21  dicembre
1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate,
per l'importo che residua dopo l'applicazione  del  comma  2,  dal  1
novembre  1994  e  sono  estinte  con  le  somme  provenienti   dalla
corresponsione della prima  rata  dei  contributi  ordinari  relativi
all'anno   1995.   Gli   interessi   maturati   sulle   anticipazioni
straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai  comuni  sulla  base  di
apposita  certificazione,   sottoscritta   dal   segretario   e   dal
ragioniere, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 30 aprile 1995. Le modalita' della certificazione sono
stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  col
Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995. 
  4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'articolo 2
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,  i  comuni  indicati
nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6  prevedono,
nei bilanci di previsione dell'anno 1994, un ammontare dei contributi
ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in  termini  di
competenza, corrispondenti al minor gettito dell'ICI  1994  derivante
dalle rettifiche delle tariffe  d'estimo,  detti  trasferimenti  sono
calcolati escludendo comunque il minor gettito  dell'ICI  conseguente
alle  eventuali  maggiori  detrazioni  deliberate  dal   comune   per
l'abitazione principale. 
  5. Il termine per deliberare il bilancio  di  previsione  dell'anno
1994 e' prorogato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto
legislativo n. 568 del 1993 e nell'articolo 6.