Art. 7 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 per  il
triennio 1994-1996, pari a lire 375 miliardi per  l'anno  1994,  lire
135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996,  si
provvede, quanto a lire 175  miliardi  per  l'anno  1994  e  lire  10
miliardi per l'anno 1995,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1994-1996,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno medesimo, utilizzando parzialmente  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi  per  l'anno
1994 e lire 125  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  9001  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1994,  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.