Art. 7 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 per il triennio 1994-1996, pari a lire 375 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.