Art. 253. 
                          Tasse scolastiche 
 
  1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
seguenti: 
 A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse): 
   tassa di esame di ammissione; 
   tassa di immatricolazione; 
   tassa di frequenza di ciascuno anno; 
   tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze. 
 B. Accademie di belle arti (comprese le annesse  scuole  libere  del
nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza: 
   tassa di esame di ammissione alle varie scuole; 
   tassa di immatricolazione; 
   tassa di frequenza di ciascun anno; 
   tassa di diploma. 
  2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1  sono  determinati  ai
sensi e con le modalita' dell'articolo 7, comma 1 del  decreto  legge
27 aprile 1990, n. 90 convertito con  modificazione  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella  tabella  E
allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). 
  3. Le tasse di frequenza possono essere  pagate  in  due  rate:  la
prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio. 
  4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse: 
   gli studenti che abbiano  conseguito,  a  seconda  del  titolo  di
studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
complessivo di ottimo nella licenza media o  una  media  di  sessanta
sessantesimi nell'esame di maturita'; 
   gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione  conclusiva
degli esami di corso, una votazione non inferiore  agli  otto  decimi
nei  conservatori  di  musica  ed  a  ventiquattro  trentesimi  nelle
accademie; 
   gli  studenti  appartenenti  a  nuclei   familiari   con   redditi
complessivi non superiori ai  limiti  stabiliti  con  l'articolo  28,
comma 4, della legge 28  febbraio  1986,  n.  41  (legge  finanziaria
1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge
11  marzo  1988,  n.  67  (legge  finanziaria  1988)   e   successive
modificazioni. 
  5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al  terzo  alinea
del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente,
se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo
dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 
  6. Sono altresi' dispensati dal  pagamento  delle  tasse,  comprese
quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per  ragioni  di
guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei  mutilati
o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o  di  dispersi  o
prigionieri di guerra,  coloro  che  siano  essi  stessi  mutilati  o
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
predetto beneficio e' sospeso per i ripetenti. 
  7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza,  gli  studenti  di
cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse. 
 
          Note all'art. 253:
             -  Il  D.L.  n.  90/1990, convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni  in  materia  di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e  di
          contenzioso    tributario,   nonche'   altre   disposizioni
          urgenti).
             - Per la tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986,
          n.  41/1986 si veda la nota all'art. 200.
             - Per l'art. 28, comma 4, della  legge  n.  41/1986,  si
          veda la nota all'art. 200.