Art. 287. 
Istituzione di  istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e
                       aggiornamento educativi 
 
  1.  Gli  istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalita'  giuridica
di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 
  2. Gli istituti hanno il compito di: 
    a)  raccogliere,  elaborare  e   diffondere   la   documentazione
pedagogico- didattica; 
    b) condurre studi e ricerche in campo educativo; 
    c)  promuovere  ed  assistere   l'attuazione   di   progetti   di
sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 
    d) organizzare ed attuare  iniziative  di  aggiornamento  per  il
personale direttivo e docente della scuola; 
    e) fornire consulenza tecnica sui progetti di  sperimentazione  e
sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale  e
professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative
iniziative promosse a livello locale. 
  3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli  istituti  si
avvalgono in via  prioritaria  della  collaborazione  di  cattedre  e
istituti universitari della stessa o di altra regione. 
 
          Nota all'art. 287:
             - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e  ricerca
          educativa,   aggiornamento  culturale  e  professionale  ed
          istituzione dei relativi istituti.