Art. 291. 
              Organi del Centro europeo dell'educazione 
 
  1. Il Centro europeo  dell'educazione  e'  retto  da  un  consiglio
direttivo formato  da  esperti,  che  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione e composto da undici  membri,  dei
quali: 
    a) cinque  rappresentanti  del  personale  direttivo  o  docente,
eletti al di  fuori  del  proprio  ambito  dai  rappresentanti  delle
corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione; 
    b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; 
    c) tre scelti dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  su  sei
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da
assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze
dell'educazione. 
  2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione. 
  3. Al consiglio direttivo partecipa,  senza  diritto  di  voto,  il
segretario di cui all'articolo 294. 
  4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 
  5. Il consiglio direttivo delibera il  bilancio  preventivo  ed  il
conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le
relative spese; autorizza la stipula di contratti  e  di  convenzioni
con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro
provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro  e  delibera
circa il suo ordinamento interno. 
  6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro. 
  7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
  8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi  dell'opera  di  ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione .