Art. 506. Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale 1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti: a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali. 3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione. 4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. 5. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi del comma 2.
Note all'art. 506: - Il testo degli articoli dal 91 al 99 del D.P.R. n. 3/1957 e' il seguente: "Art. 91. (Sospensione cautelare obbligatoria). - L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio. Il capo dell'ufficio, che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del Ministero". "Art. 92. (Sospensione cautelare facoltativa). - Il Ministro puo' per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di sospensione. All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 82". "Art. 93. (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio". "Art. 94. (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)' - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato". "Art. 95. (Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione. Se il consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando, il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione". "Art. 96. (Computo della sospensione cautelare). - Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica il periodo di sospensione cautelare deve essere conputato nella sanzione. Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione. Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare". "Art. 97. (Revoca della sospensione). - Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro quaranta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il provvedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato". "Art. 98. (Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale). - L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena". "Art. 99. (Revoca di diritto della sospensione). - Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 16/1992 cosi' recita: "Art. 1. - 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti: ' 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione, presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi eecutivi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui allart. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646'".