Art. 94. 
Piano  di  utilizzazione  degli  edifici  scolastici  e   uso   delle
                            attrezzature 
  1. In attesa di un'organica disciplina da definire  con  una  legge
quadro   sull'edilizia   scolastica   e   al   fine   di   assicurare
prioritariamente la piena e  razionale  utilizzazione  di  tutti  gli
edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte  di
essi a  scuole  di  tipo  diverso  da  quello  per  il  quale  l'ente
proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore
agli studi, d'intesa con gli enti  locali  competenti  e  sentito  il
consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un  piano  di
utilizzazione di tutti gli edifici e locali  scolastici  disponibili,
tenuto  conto  delle  esigenze  connesse  con  la  consistenza  della
popolazione scolastica, anche  nel  quinquennio  successivo,  con  la
formazione  delle  classi  e  con  lo  svolgimento  delle  specifiche
attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola. 
  2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione. 
  3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da
utilizzare, qualora si tratti  di  enti  diversi,  sono  regolati  da
apposita convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in  uso
gratuito. 
  4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti
in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi  e  con  le  modalita'
stabilite. 
  5. Il consiglio di circolo  o  di  istituto  consente  l'uso  delle
attrezzature della scuola da parte di altre scuole  che  ne  facciano
richiesta,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche   durante
l'orario scolastico,  sempreche'  non  si  pregiudichino  le  normali
attivita'  della  scuola.  Il   consiglio   scolastico   distrettuale
stabilisce  i  criteri  generali  per  il  coordinamento  dell'uso  e
dell'organizzazione dei servizi necessari.