Art. 2.
                            V o l t u r e
  1.  Con  provvedimento  del direttore generale del dipartimento del
territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata  la
data,  a  partire  dalla  quale le volture catastali relative ad atti
civili,  giudiziari  e  amministrativi,  la  cui  trascrizione  viene
eseguita  presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate,
sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art. 2,  comma  1-septies
del   decreto-legge   23   gennaio   1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,  n.  75.  Con  lo  stesso
provvedimento  vengono  disciplinate  le  condizioni  per l'esenzione
dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura,  relative  ai
suddetti  atti,  di  cui  agli  articoli  3,  4  e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
  2. Per le volture catastali relative ad atti, la  cui  trascrizione
viene  eseguita  presso  conservatorie  dei  registri immobiliari non
ancora meccanizzate,  in  sostituzione  delle  domande  di  cui  agli
articoli  3,  4  e  14 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, puo'  essere  presentata  agli  uffici  tecnici
erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con
le  modalita'  stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9
gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 1990, a partire dalla data  che  viene
comunicata  agli  ordini  ed  ai  collegi  professionali dagli uffici
periferici.  A  tal  fine  l'amministrazione  finanziaria   mette   a
disposizione  programmi  di  ausilio alla redazione automatizzata dei
suddetti documenti.
  3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti  in
catasto,  le  unita'  immobiliari  e  le  particelle sono individuate
attraverso i parametri di identificazione  definitivi,  rappresentati
da  sezione,  foglio,  numero  di  mappale e di eventuale subalterno.
Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti,  tali  parametri
vengono  assegnati  dall'ufficio tecnico erariale con le modalita' ed
entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1.
  4. Qualora non vi sia concordanza tra la  situazione  dei  soggetti
titolari  del  diritto  di  proprieta'  o di altri diritti reali e le
corrispondenti scritture catastali, e' fatto  obbligo  al  notaio  ed
agli  altri  pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme
su atti civili, giudiziari e  amministrativi,  che  danno  origine  a
variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto
medesimo  e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno
dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.
  5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una
dichiarazione di  nuova  costruzione  o  di  variazione,  secondo  le
modalita'  previste  dal  presente  regolamento,  nello  stesso atto,
nonche' nella relativa nota di  trascrizione,  e'  fatto  obbligo  al
notaio  ed  agli  altri  pubblici  ufficiali  roganti di riportare la
superficie convenzionale catastale, espressa in  metri  quadrati,  in
conformita'  alle  istruzioni  previste  dall'art.  1,  comma  2, del
presente regolamento. Tale superficie e' certificata da un tecnico ed
accompagnata  da  planimetria  catastale  conforme  a   quella   gia'
presentata  in  catasto  e  relativa  alla  unita' immobiliare urbana
oggetto  dell'atto  medesimo.  La  planimetria  e'  presentata con le
modalita' prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di
cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle
conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati  secondo  le
disposizioni normative vigenti.
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
soggetti   obbligati   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  di
successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
 
          Note all'art. 2:
            - Per il testo dell'art. 2, comma 1-septies, del D.L.  n.
          16/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo degli articoli 3, 4 e 14 del D.P.R. n.
          650/1972 si veda in nota alle premesse.
             - Per il titolo del D.M. 9 gennaio 1990 si veda in  nota
          alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  28  del  testo unico sulle
          successioni e donazioni, approvato con D.Lgs.  n.  346/1990
          si veda in nota alle premesse.