Art. 2. V o l t u r e 1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. 2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, puo' essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. 3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unita' immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalita' ed entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1. 4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprieta' o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, e' fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze. 5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, secondo le modalita' previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonche' nella relativa nota di trascrizione, e' fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformita' alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie e' certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella gia' presentata in catasto e relativa alla unita' immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria e' presentata con le modalita' prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2, comma 1-septies, del D.L. n. 16/1993 si veda in nota alle premesse. - Per il testo degli articoli 3, 4 e 14 del D.P.R. n. 650/1972 si veda in nota alle premesse. - Per il titolo del D.M. 9 gennaio 1990 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 28 del testo unico sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990 si veda in nota alle premesse.