Art. 3.
                   Trasmissione in via telematica
  1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi
per  via  telematica  all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del
programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria,  e
con  le  modalita'  e  le  procedure dalla stessa definite, a partire
dalla data che viene comunicata agli ordini e  collegi  professionali
dagli uffici tecnici erariali interessati.