Art. 4. Aggiornamento 1. Nel caso in cui le unita' immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione, risultino prive di rendita catastale, puo' essere presentata agli uffici tecnici erariali una dichiarazione sostitutiva, con le modalita' ed i supporti informatici previsti dall'art. 1 e dal successivo comma 3. 2. E' consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile, alla quale, ove la discordanza interessi i beni, e' annessa apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla presentazione di documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estremi dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estinzioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonche' altri elementi comunque giustificativi della legittimita' delle variazioni catastali richieste. 3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' le domande di voltura, di cui al comma 2 e all'art. 2, sono presentate su supporto informatico, le cui modalita' di redazione ed elaborazione sono stabilite con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio. 4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unita' immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/1993 si veda in nota alle premesse.