Art. 4.
                            Aggiornamento
  1.  Nel caso in cui le unita' immobiliari, oggetto di dichiarazioni
di nuova costruzione o di  variazione,  risultino  prive  di  rendita
catastale,  puo'  essere  presentata agli uffici tecnici erariali una
dichiarazione sostitutiva, con le modalita' ed i supporti informatici
previsti dall'art. 1 e dal successivo comma 3.
  2. E' consentito ai proprietari o  ai  titolari  di  altro  diritto
reale di aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai
beni,  mediante  presentazione  di  domanda  di  voltura corredata da
relazione notarile, alla quale, ove la discordanza interessi i  beni,
e'  annessa  apposita  relazione  tecnica,  redatta da professionista
abilitato alla presentazione di documenti  tecnici  e  catastali.  La
relazione  notarile  contiene gli estremi dei titoli pregressi, delle
relative  trascrizioni  che  hanno  dato   luogo   a   trasferimenti,
costituzioni  o  estinzioni  di  diritti  reali,  e delle correlative
domande di voltura, nonche' altri  elementi  comunque  giustificativi
della legittimita' delle variazioni catastali richieste.
  3.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1, nonche' le domande di
voltura, di cui al comma 2 e all'art. 2, sono presentate su  supporto
informatico,  le  cui  modalita'  di  redazione  ed elaborazione sono
stabilite con provvedimento del direttore generale  del  dipartimento
del territorio.
  4.  Gli  uffici  tecnici  erariali  possono  utilizzare,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1-quinquies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.  75,
le  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione  finanziaria per
integrare i dati relativi alle unita'  immobiliari  ed  ai  soggetti,
iscritti in catasto.
 
          Nota all'art. 4:
            -  Per  il testo dell'art. 2, comma 1-quinquies, del D.L.
          n. 16/1993 si veda in nota alle premesse.