Art. 5.
                        Disposizioni generali
  1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche
fornite  dal  dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente
ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o  in  uso  alla  data  di
presentazione dei relativi atti di aggiornamento.
  2.  I  programmi  o  i supporti informatici di cui agli articoli 1,
comma 7, 2, commi 2 e 5, 3 e 4, comma 3, nonche' gli aggiornamenti  e
le  relative  istruzioni, sono forniti gratuitamente dal dipartimento
del territorio ai consigli nazionali  delle  categorie  professionali
abilitate  alla  presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
E'  cura  dei  suddetti  consigli  nazionali,  anche   attraverso   i
rispettivi  organi  provinciali,  rendere  pubblici  e  diffondere  i
supporti informatici e le relative istruzioni.
  3. I modelli, le formalita' e  le  procedure  per  gli  adempimenti
degli   obblighi  di  cui  al  presente  regolamento  possono  essere
modificati o integrati, anche in relazione agli sviluppi  tecnologici
dei sistemi informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria,
con   provvedimento  del  direttore  generale  del  dipartimento  del
territorio.
  4. Al fine di  perseguire  obiettivi  di  massima  trasparenza  nei
rapporti  con  i  contribuenti,  e  di  fornire  strumenti  di sicura
efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed  esterni
all'amministrazione   finanziaria,  il  dipartimento  del  territorio
provvede a raccogliere  le  disposizioni  contenute  o  previste  dal
presente  regolamento  e  dall'art.  9  del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994,  n.  133, nonche' quelle da emanare ai sensi dell'art. 2, commi
1, 1-sexies e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,  n.  75,  con  l'intero
corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di
conservazione dei catasti urbano e terreni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 aprile 1994
                                                   Il Ministro: GALLO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 201
 
          Note all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e' il seguente:
             "Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati).  -  1.
          Al  fine  di  realizzare un inventario completo ed uniforme
          del  patrimonio  edilizio,  il  Ministero   delle   finanze
          provvede  al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
          fabbricati rurali e alla loro iscrizione,  mantenendo  tale
          qualificazione,  nel catasto edilizio urbano, che assumera'
          la   denominazione    di    "catasto    dei    fabbricati".
          L'amministrazione   finanziaria   provvede   inoltre   alla
          individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura
          che  non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto.
          Si  provvede  anche  mediante  ricognizione  generale   del
          territorio  basata  su  informazioni  derivanti  da rilievi
          aerofotografici.
             2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova
          cartografia a grande scala devono risultare  conformi  alle
          specifiche  tecniche  di  base,  stabilite  con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con
          lo stesso decreto sono, altresi', determinati i  modi  e  i
          termini  di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal
          presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
             3. Ai fini  del  riconoscimento  della  ruralita'  degli
          immobili  agli  effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
          fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
               a) il fabbricato deve essere  posseduto  dal  soggetto
          titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale
          sul  terreno,  ovvero detenuto dall'affittuario del terreno
          stesso o dal  soggetto  che  ad  altro  titolo  conduce  il
          terreno   cui  l'immobile  e'  asservito  o  dai  familiari
          conviventi a loro carico  risultanti  dalle  certificazioni
          anagrafiche:
               b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione
          o  per  funzioni  strumentali  all'attivita'  agricola, dai
          soggetti di cui alla lettera a), sulla base  di  un  titolo
          idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita' agricole
          nella  azienda  a tempo indeterminato o a tempo determinato
          per un numero annuo  di  giornate  lavorative  superiore  a
          cento,  assunti  nel rispetto della normativa in materia di
          collocamento;
               c) il terreno cui  il  fabbricato  e'  asservito  deve
          avere  superficie  non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
          essere censito  al  catasto  terreni  con  attribuzione  di
          reddito   agrario.  Qualora  sul  terreno  siano  praticate
          colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il
          suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati:
               d) il volume di affari derivante da attivita' agricole
          del soggetto che conduce il fondo deve risultare  superiore
          alla meta' del suo reddito complessivo. Il volume di affari
          dei  soggetti  che  non presentano la dichiarazione ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al  limite
          massimo  di  cui  all'art.  34,  terzo comma, del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633;
               e)  i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  che  hanno  le
          caratteristiche    delle    unita'    immobiliari    urbane
          appartenenti  alle  categorie  A/1  ed   A/8,   ovvero   le
          caratteristiche  di lusso previste dal decreto del Ministro
          dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato  in  attuazione
          dell'art.   13  della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  27  agosto
          1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
             4.  Fermi  restando i requisiti previsti dal comma 3, si
          considera rurale anche il fabbricato che  non  insiste  sui
          terreni  cui  l'immobile  e'  asservito,  purche'  entrambi
          risultino  ubicati  nello  stesso  comune   o   in   comuni
          confinanti.
             5.  Nel  caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
          congiuntamente da piu'  proprietari  o  titolari  di  altri
          diritti  reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
          che conducono il fondo sulla base di un  titolo  idoneo,  i
          requisiti  devono  sussistere in capo ad almeno uno di tali
          soggetti.  Qualora  sul  terreno  sul   quale   e'   svolta
          l'attivita'  agricola  insistano piu' unita' immobiliari ad
          uso abitativo,  i  requisiti  di  ruralita'  devono  essere
          soddisfatti  distintamente.  Nel  caso  di utilizzo di piu'
          unita' ad uso abitativo, da parte di componenti  lo  stesso
          nucleo   familiare,  il  riconoscimento  di  ruralita'  dei
          medesimi  e'  subordinato,  oltre  che  all'esistenza   dei
          requisiti  indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
          cinque vani catastali, o comunque, di 80 metri quadrati per
          un abitante e di un vano  catastale,  o,  comunque,  di  20
          metri  quadrati  per ogni altro abitante oltre il primo. La
          consistenza  catastale  e'  definita  in  base  ai  criteri
          vigenti per il catasto dei fabbricati.
             6.   Non   si   considerano  produttive  di  reddito  di
          fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
          soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),
          c), d)  ed  e).  Lo  stato  di  non  utilizzo  deve  essere
          comprovato   da   apposita   autocertificazione  con  firma
          autenticata, attestante  l'assenza  di  allacciamento  alle
          reti   dei   servizi   pubblici   dell'energia   elettrica,
          dell'acqua e del gas.
             7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3,  gia'
          in  atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto, sono registrati entro  il  30  aprile  1994.  Tale
          registrazione e' esente dall'imposta di registro.
             8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo,
          del   D.L.     27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,  n.  165,  come
          modificato  dall'art.  70, comma 4, della legge 30 dicembre
          1991, n. 413, e il termine  di  cui  all'art.  52,  secondo
          comma,  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, e successive
          modificazioni, sono  prorogati  al  31  dicembre  1995.  Le
          stesse  disposizioni  ed  il  predetto termine si applicano
          anche ai fabbricati destinati  ad  uso  diverso  da  quello
          abitativo,  che  non presentano i requisiti di ruralita' di
          cui al comma 3.
             9.  Per  le  variazioni  nell'iscrizione  catastale  dei
          fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
          di  ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
          alla riscossione del contributo di cui  all'art.  11  della
          legge  28 gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di eventuali
          tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito  da  esso
          prodotto  per  i  periodi di imposta anteriori al 1 gennaio
          1993 per le imposte dirette, e al 1  gennaio  1994  per  le
          altre  imposte  e  tasse  e  per  l'imposta  comunale sugli
          immobili,  purche'  detti  immobili  siano  stati  oggetto,
          ricorrendone  i  presupposti  di   istanza   di   sanatoria
          edilizia,  quali  fabbricati  rurali, a sensi e nei termini
          previsti dalla legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  e  vengano
          dichiarati  al  catasto  entro  il 31 dicembre 1995, con le
          modalita' previste dalle norme di attuazione  dell'art.  2,
          commi  1-quinquies  ed 1-septies, del D.L. 23 gennaio 1993,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
          1993, n. 75.
            10.  Per le finalita' di cui al comma 1, e per consentire
          le semplificazioni procedurali necessarie  al  continuo  ed
          automatico aggiornamento del sistema catastale, con decreto
          del  Ministro  delle finanze, da emanare di concerto con il
          Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
          vengono  stabiliti  nuovi  criteri per la definizione delle
          zone censuarie e della qualificazione dei terreni,  nonche'
          per  la  produzione  e  l'aggiornamento  della  cartografia
          catastale. Con lo stesso provvedimento  vengono,  altresi',
          definiti  gli  interventi  edilizi  sul  patrimonio censito
          privi di rilevanza censuaria,  ai  fini  delle  denunce  di
          variazione  catastale.  Le operazioni di revisione generale
          degli estimi dei terreni, di cui al  decreto  del  Ministro
          delle  finanze 20 gennaio 1990 devono tener conto dei nuovi
          criteri previsti dall'art. 2, comma 1-sexies del D.L.    23
          gennaio  1993,  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 1993, n. 75, nonche', di quelli fissati  con
          decreto del Ministro delle finanze.
             11.   Per  l'espletamento  e  la  semplificazione  delle
          operazioni di revisione generale  di  classamento  previste
          dall'art.  2  del  D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 mazzo  1993,  n.  75,  si
          possono  applicare  le  modalita'  previste  dal  comma  22
          dell'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le
          revisioni del classamento delle unita' immobiliari  urbane,
          previste  dal  citato  comma,  vengono effettuate anche per
          porzioni del  territorio  comunale.    A  decorrere  dal  1
          gennaio  1997 come parametro unitario di consistenza per il
          classamento  delle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
          categorie dei gruppi catastali A e B, dovra' essere assunto
          il  metro  quadrato catastale, in conformita' alle norme di
          attuazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio  1993,
          n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
          1993, n.  75,  rispettivamente  in  sostituzione  del  vano
          catastale e del metro cubo.
             12.  Al  fine di consentire il decentramento dei servizi
          catastali  ed  ipotecari,  la  completa  automazione  delle
          procedure  di aggiornamento degli archivi catastali e delle
          conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
          ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
          di   collegamento   con   interscambio   informativo    tra
          l'amministrazione  finanziaria, i comuni e gli esercenti la
          professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
          da emanarsi ai sensi dell'art. 17  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  entro  180  giorni, sentiti l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del
          notariato,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,
          accesso  ed  adeguamento delle banche dati degli uffici del
          Ministero  delle  finanze  da  parte  dei  soggetti   sopra
          indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da
          tale  attivazione,  da  fissare  con  apposito  decreto del
          Ministro delle finanze, il conservatore puo' rifiutare,  ai
          sensi  dell'art. 2674 del codice civile, di ricevere note e
          titoli e di eseguire  la  trascrizione  di  atti  tra  vivi
          contenenti  dati  identificativi  degli immobili oggetto di
          trasferimento o  di  costituzione  di  diritti  reali,  non
          conformi  a  quelli  acquisiti  al  sistema  alla  data  di
          redazione degli  atti  stessi,  ovvero,  nel  caso  di  non
          aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle
          disposizioni  contenute nelle norme di attuazione dell'art.
          2, commi 1-quinquies e 1-septies del D.L. 23 gennaio  1993,
          n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
          1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
          altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
          dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie  di  atti
          rilasciati  dalle  conservatorie dei registri immobiliari e
          dal catasto con apparecchiature elettroniche.
             13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che,
          a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di
          cui al comma 12, i  comuni  forniscono  all'amministrazione
          finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione
          e  alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento
          del sistema catastale e  della  pubblicita'  immobiliare  e
          possono  fornire direttamente agli interessati i servizi di
          consultazione e certificazione delle informazioni acquisite
          al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse
          ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20
          per cento e al comune spetta una quota  pari  ad  un  terzo
          dell'importo   complessivo   dovuto.   Qualora   si   renda
          necessario   richiedere   che   negli   atti   soggetti   a
          trascrizione   od   iscrizione   vengano   dichiarati  dati
          ulteriori  relativi  agli  immobili,  nonche'   alla   loro
          conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
          relative  modalita'  e  tempi  sono  stabiliti con appositi
          regolamenti  governativi,  nei  quali  e'  prevista  per  i
          privati  anche  la  facolta'  di fornire tali dati mediante
          autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
          15.
             14. Una quota pari ad un  terzo  dei  maggiori  introiti
          dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta  per l'anno
          1994, derivanti dai versamenti effettuati  ai  sensi  delle
          disposizioni   del   presente  articolo,  e'  destinata  ad
          integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art.
          5, comma 2, del  D.Lgs.  12  febbraio  1993,  n.  39.  Tale
          integrazione   ha   per   fine   l'attuazione   di  sistemi
          informatici comunali  per  gli  scopi  indicati  nel  primo
          periodo  del  comma  13.  Alle  predette attivita' provvede
          l'Autorita'    per     l'informatica     nella     pubblica
          amministrazione,   d'intesa  con  l'Associazione  nazionale
          comuni italiani. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle finanze,
          vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del
          servizio. Con decreto del Ministro  delle  finanze  vengono
          stabilite   le   modalita'  di  individuazione,  riparto  e
          versamento della quota di gettito sopra indicata  da  parte
          dei concessionari della riscossione".
             -  Il testo dell'art. 2, commi 1, 1-sexies e 2, del D.L.
          n.  16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          75/1993, e' il seguente:
             "1.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge   di   conversione  del  presente  decreto  ai  sensi
          dell'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'
          disposta  la revisione generale delle zone censuarie, delle
          tariffe d'estimo, delle rendite  delle  unita'  immobiliari
          urbane   e  dei  criteri  di  classamento.  Tale  revisione
          avverra' sulla base di criteri che, al fine di  determinare
          la  redditivita'  media ordinariamente ritraibile, facciano
          riferimento ai valori del mercato degli  immobili  e  delle
          locazioni  ed  avra'  effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla
          data del 31 dicembre 1993, restano in vigore  e  continuano
          ad  applicarsi  con la decorrenza di cui all'art.  4, comma
          4, della  legge  29  dicembre  1990,  n.  405,  le  tariffe
          d'estimo  e  le  rendite gia' determinate in esecuzione del
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  20  gennaio   1990,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  31 del 7 febbraio
          1990. Le tariffe e le rendite  stabilite,  per  effetto  di
          quanto  disposto  dai  commi  1-bis  e  1-ter  del presente
          articolo, con il decreto  legislativo  di  cui  all'art.  2
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si
          applicano per l'anno 1994; tuttavia,  ai  soli  fini  delle
          imposte  dirette,  con esclusione delle imposte sostitutive
          di cui agli articoli 25, comma 3,  e  58,  comma  2,  della
          legge  30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio
          1992  nei  casi  in  cui  risultino  di  importo  inferiore
          rispetto  alle  tariffe  d'estimo,  di  cui  al decreto del
          Ministro delle finanze 27 settembre  1991,  pubblicato  nel
          supplemento  straordinario  n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n.
          229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro  delle
          finanze   17   aprile   1992,  pubblicati  nel  supplemento
          ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
          1992, e alle rendite determinate a seguito della  revisione
          disposta  con  il  predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal
          caso i contribuenti possono computare  la  diminuzione,  ai
          sensi  dell'art.  2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
          1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio  1992,  n.  66,  delle  imposte sui redditi dovute
          sulla base della dichiarazione che deve  essere  presentata
          per  l'anno  1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per
          il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  cui   tale
          dichiarazione  si  riferisce, la differenza tra l'ammontare
          delle  imposte  dirette,  con  esclusione   delle   imposte
          sostitutive  di  cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma
          2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla  base
          delle  tariffe  d'estimo e delle rendite di cui ai predetti
          decreti  ministeriali  e  quello  delle  medesime   imposte
          calcolate   sulla   base  delle  tariffe  e  delle  rendite
          risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2  della
          legge di conversione del presente decreto.
             1-bis - 1-quinquies (Omissis).
              1-sexies.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, da
          emanare entro il 31 dicembre 1993  ai  sensi  dell'art.  17
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi
          criteri  di  classificazione  e  di  determinazione   delle
          rendite  del  catasto  dei  terreni che tengano conto della
          potenzialita' produttiva dei suoli.
             1-septies - 1-undecies (Omissis).
             2. La revisione  generale  della  qualificazione,  della
          classificazione  e del classamento delle unita' immobiliari
          urbane disposta con il decreto del Ministro  delle  finanze
          18  marzo  1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
          del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla  data
          di   entrata  in  vigore  delle  tariffe  e  delle  rendite
          determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1,
          primo e secondo periodo".