Art. 2.
                     Procedimento di concessione
  1. I progetti di cui al comma 1  dell'articolo  1  della  legge  11
aprile  1986,  n.  113,  vengono esaminati dal Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale.  Nella  valutazione  dei   progetti,   il
Ministero  sente  il  parere  delle  altre  Amministrazioni  centrali
interessate, delle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori  di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e
dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire
realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere  senza
che  questo  sia  stato  espresso,  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale prescinde dal parere richiesto.
  2. In deroga al  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n.  726, convertito, con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma 1  dell'articolo  1
della  legge  11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  che  adotta  il  decreto   di
finanziamento  dei progetti del piano straordinario per l'occupazione
giovanile entro novanta giorni dalla data di presentazione.
  3. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  dispone  che
siano  effettuati  controlli,  per  il  tramite  dell'ispettorato del
lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati. In caso di mancata  o
non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 1, della legge 11
          aprile 1986, n. 113, si  vedano  le  precedenti  note  alle
          premesse.
             -  Per  il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge
          30 ottobre 1984, n.  726,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  si  vedano  le
          precedenti note alle premesse.