Art. 2. Procedimento di concessione 1. I progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, vengono esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nella valutazione dei progetti, il Ministero sente il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescinde dal parere richiesto. 2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile entro novanta giorni dalla data di presentazione. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone che siano effettuati controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti approvati. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi, revoca i contributi concessi.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 11 aprile 1986, n. 113, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, si vedano le precedenti note alle premesse.