Art. 3.
                     Disciplina del procedimento
  1. Quando nelle attivita' indicate nell'articolo 5 della  legge  22
febbraio  1934,  n.  370,  non  sia  possibile  concedere  il  riposo
settimanale  per  turno  di  24  ore  per  la  insostituibilita'  del
personale  specializzato,  il  datore  di  lavoro,  in accordo con il
personale interessato e d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali,
individuate   secondo   criteri   fissati   dal  Ministero,  comunica
all'ufficio periferico competente del  Ministero,  la  riduzione  del
riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
  2.  Qualora  l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta,
il datore di lavoro presenta domanda  di  autorizzazione  all'ufficio
periferico  competente  del  Ministero  che, sentite, salvo i casi di
urgenza, le organizzazioni sindacali, puo' autorizzare  la  riduzione
del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
 
          Nota all'articolo 3:
             - Il testo dell'articolo 5 della legge n. 370/1934 e' il
          seguente:
             "Art.  5.  - Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere
          in giorno diverso dalla domenica,  e  puo'  essere  attuato
          mediante  turni  al  personale  addetto all'esercizio delle
          seguenti attivita':
              1) operazioni industriali per le quali si  abbia  l'uso
          di   forni   a  combustione  o  ad  energia  elettrica  per
          l'esercizio di processi  caratterizzati  dalla  continuita'
          della combustione ed operazioni collegate;
              2)  operazioni  industriali  il  cui  processo debba in
          tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
              3) industrie  di  stagione  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  od al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro utilizzazione, comprese  le  industrie  determinate  a
          norma   dell'art.   1,  n.  14,  per  il  loro  periodo  di
          lavorazione eventualmente  eccedente  i  tre  mesi,  ovvero
          quando  nella  stessa  azienda e con lo stesso personale si
          compiano varie delle  suddette  industrie  con  un  decorso
          complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
              4)  Altre  attivita'  per  le  quali  il  funzionamento
          domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di
          pubblica utilita'.
             Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo   saranno
          determinate  con  decreto del Ministro per le Corporazioni,
          intese le Corporazioni competenti".