Art. 3. Disciplina del procedimento 1. Quando nelle attivita' indicate nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilita' del personale specializzato, il datore di lavoro, in accordo con il personale interessato e d'intesa con le organizzazioni sindacali, individuate secondo criteri fissati dal Ministero, comunica all'ufficio periferico competente del Ministero, la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana. 2. Qualora l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta, il datore di lavoro presenta domanda di autorizzazione all'ufficio periferico competente del Ministero che, sentite, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali, puo' autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
Nota all'articolo 3: - Il testo dell'articolo 5 della legge n. 370/1934 e' il seguente: "Art. 5. - Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita': 1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate; 2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo; 3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi; 4) Altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'. Le attivita' di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le Corporazioni, intese le Corporazioni competenti".