Art. 2.
               Erogazione delle borse, premi e sussidi
  1.  Per  l'erogazione  delle  borse  di studio, premi e sussidi, il
Ministero e' autorizzato a stipulare una convenzione con un  istituto
di   credito   a   diffusione   nazionale,  al  quale  i  beneficiari
conferiscano apposito mandato a riscuotere.  A  favore  dell'istituto
stesso,  il  Ministero  puo'  emettere  aperture  di credito ai sensi
dell'articolo 3 della legge. Resta salva la facolta' per il Ministero
di utilizzare le diverse modalita' di pagamento previste dallo stesso
articolo 3 della legge.
  2.  Il  Ministero  e',  altresi',  autorizzato  a   stipulare   una
convenzione   con   una  societa'  di  assicurazioni  per  la  tutela
assicurativa dei beneficiari delle borse di studio, premi e  sussidi,
con   esclusione   dei  rischi  coperti  da  forme  di  assicurazione
obbligatoria valide in Italia.
  3. Le  somme  che  non  e'  stato  possibile  impegnare  o  erogare
nell'esercizio  finanziario  di  competenza  possono essere impegnate
nell'esercizio finanziario successivo.
  4. I premi, i sussidi e le borse di studio concesse  ai  sensi  del
presente  regolamento,  sono  equiparati  alle spese obbligatorie. Il
relativo importo, indicato nei protocolli esecutivi, e'  determinato,
ogni triennio, con decreto del Ministro, con il concerto del Ministro
del tesoro.