Art. 3.
                 Controllo della Ragioneria centrale
  1.  La  Ragioneria  centrale  del  Ministero  esercita  il  proprio
controllo sulle spese relative alla concessione di borse  di  studio,
premi  e  sussidi  previste dalla legge, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso  tale  termine
il visto si intende apposto.
  2. Il termine di cui al precedente comma puo' essere interrotto una
sola  volta,  esclusivamente  per  richieste  di  integrazione  della
documentazione inviata e decorre  nuovamente,  per  ulteriori  trenta
giorni, dalla data di recezione della documentazione richiesta.