Art. 4.
                        Verifiche periodiche
  1.   Il  Ministro  verifica  periodicamente  la  funzionalita',  la
trasparenza  e  la  speditezza  dei  procedimenti  disciplinati   dal
presente  regolamento  e adotta tutte le misure di propria competenza
per l'adeguamento della  relativa  disciplina  ai  principi  ed  alle
disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre 1993, n.
537, nonche' a quelle del presente regolamento.
  2.  Ai  fini  delle  verifiche di cui comma precedente, il Ministro
promuove  iniziative  dirette  ad  acquisire   la   valutazione   dei
beneficiari,  anche tramite questionari ed interviste realizzate dopo
l'erogazione di un singolo servizio.
  3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene  inviata,
entro  il  31  marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica.