Art. 5.
                        Controlli e sanzioni
  1.  Il  Ministro,  entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede ad adeguare il regolamento emanato  ai
sensi  degli  articoli  2  e  4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
conformita' alle misure  di  semplificazione  previste  dal  presente
regolamento.
  2.  Il  servizio  di  controllo interno del Ministero, istituito ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29,   compie  annualmente  rilevazioni  sul  numero  complessivo  dei
procedimenti di autorizzazione alla concessione di borse  di  studio,
premi  e  sussidi  non conclusi entro il termine determinato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  L'inosservanza  del  termine  puo'  essere  valutata  ai   fini
dell'applicazione  delle  misure  previste  a  carico  dei  dirigenti
generali, dei dirigenti e degli altri  dipendenti  dall'articolo  20,
commi  9  e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, cosi' come modificati  rispettivamente  dall'articolo  6
del  decreto  legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'articolo 27
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.