Art. 2. Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale. 1. La richiesta del finanziamento totale dei piani e dei progetti e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge l'istruttoria singolarmente per ciascun piano e progetto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione. L'istruttoria riguardera', tra l'altro: a) esame di ammissibilita' volto a verificare, d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, la rispondenza formale dei piani e progetti ai requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; b) esame di valutabilita' ed attendibilita', d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, dei dati presentati a corredo dei piani e dei progetti ai fini dei conseguenti effetti occupazionali; c) valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale in relazione ai requisiti di cui all'articolo 2 ed alle categorie previste dall'articolo 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 3. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sente il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero prescinde dal parere richiesto.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, si vedano le precedenti note alle premesse.