Art. 2.
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al
   Ministero del lavoro e della previdenza sociale  il  finanziamento
   totale.
  1.  La  richiesta del finanziamento totale dei piani e dei progetti
e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  2. Il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  svolge
l'istruttoria  singolarmente  per  ciascun  piano  e  progetto, entro
sessanta  giorni   dalla   data   di   presentazione.   L'istruttoria
riguardera', tra l'altro:
    a)  esame  di  ammissibilita' volto a verificare, d'intesa con le
amministrazioni competenti per materia, la  rispondenza  formale  dei
piani  e  progetti  ai  requisiti  di  cui all'articolo 4 del decreto
ministeriale  31  gennaio  1989  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale;
    b)  esame  di  valutabilita'  ed  attendibilita', d'intesa con le
amministrazioni competenti per materia, dei dati presentati a corredo
dei  piani  e  dei  progetti  ai   fini   dei   conseguenti   effetti
occupazionali;
    c)   valutazione  micro-economica  di  merito  sotto  il  profilo
dell'apporto  occupazionale  in  relazione  ai   requisiti   di   cui
all'articolo 2 ed alle categorie previste dall'articolo 3 del decreto
ministeriale  31  gennaio  1989  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
  3. Nel corso dell'istruttoria, il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale sente il parere delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, e dei rappresentanti delle  regioni  nelle  quali  i
progetti  devono  venire  realizzati.  Trascorsi  trenta giorni dalla
richiesta  del  parere  senza  che  questo  sia  stato  espresso,  il
Ministero prescinde dal parere richiesto.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio  1989,  si
          vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Per  il  testo  degli  articoli 2 e 3 del decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale  31  gennaio
          1989, si vedano le precedenti note alle premesse.