Art. 3.
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al
   Ministero del lavoro e della previdenza sociale la  partecipazione
   al finanziamento.
  1. La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e
piani  gia'  approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri, dal CIPE o dai
comitati istituiti nel suo ambito, e'  presentata  al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale.
  2.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, una volta
acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno  gia'  dato
la   loro  approvazione,  provvedera'  entro  trenta  giorni  ad  una
valutazione micro-economica di merito sotto il  profilo  dell'apporto
occupazionale.
  3.  Tale  valutazione riguardera' anche i programmi di formazione e
di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei
lavoratori,  l'efficacia  formativa  e  la  capacita'  di  sviluppare
l'innovazione tecnologica.