Art. 3. Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento. 1. La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e piani gia' approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito, e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una volta acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno gia' dato la loro approvazione, provvedera' entro trenta giorni ad una valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale. 3. Tale valutazione riguardera' anche i programmi di formazione e di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica.