Art. 4.
Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al
   Ministero del lavoro e della previdenza sociale  il  finanziamento
   totale.
  1.  Entro  trenta  giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui
all'articolo 2 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i
quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
il  finanziamento  totale,  vengono  approvati  con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve  avvenire  comunque
entro novanta giorni dalla presentazione degli stessi.