Art. 4. Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale. 1. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 2 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale, vengono approvati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. 2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro novanta giorni dalla presentazione degli stessi.