Art. 5. Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento. 1. Entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione micro-economica di merito, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento, vengono approvati con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'istruttoria gia' effettuata.