Art. 5.
Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al
   Ministero del lavoro e della previdenza sociale la  partecipazione
   al finanziamento.
  1.   Entro   trenta  giorni  dalla  conclusione  della  valutazione
micro-economica  di  merito,  di  cui  all'articolo  3  del  presente
regolamento,  i  piani  ed  i  progetti,  per  i quali si richiede al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione  al
finanziamento,  vengono approvati con decreto dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
  2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve  avvenire  comunque
entro   sessanta   giorni   dall'acquisizione  dell'istruttoria  gia'
effettuata.