Art. 6. Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti 1. Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 86/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988, si vedano le precedenti note alle premesse.