Art. 6.
           Stipula della convenzione per la realizzazione
                        dei piani e progetti
  1. Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta  il  decreto
di  approvazione  della  convenzione  con  cui  si affida ai soggetti
beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati
ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il  testo  dell'articolo  6 del decreto-legge n.
          86/1988, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          160/1988, si vedano le precedenti note alle premesse.