Art. 7.
              Termini previsti dal presente regolamento
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di
fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
termini  procedimentali  inferiori  rispetto  a  quelli  previsti dal
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e' il
          seguente:
             "Art.   2.    -    Ove    il    procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".