Art. 9. Entrata in vigore del presente regolamento e norma transitoria 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i procedimenti gia' iniziati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve le modalita' e i termini previgenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 5