Art. 9.
             Entrata in vigore del presente regolamento
                         e norma transitoria
  1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni  dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Per  i  procedimenti  gia'  iniziati al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento, sono fatte salve le  modalita'  e  i
termini previgenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
  Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 5