Art. 2. Esercizio dell'attivita' di facchino 1. L'attivita' di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, puo' essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorita', attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. 2. L'attivita' puo' essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita', nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa. 3. L'autorita' competente puo' comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attivita' nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma. 4. L'esercizio dell'attivita' di facchino non e' soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contigente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suo effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".