Art. 2.
                Esercizio dell'attivita' di facchino
  1. L'attivita' di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  modificato  dall'articolo 2, comma 10, della
legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  puo'  essere  esercitata  previa
denuncia   di   inizio   all'autorita',  attestante  l'esistenza  dei
presupposti e dei requisiti previsti dalle  disposizioni  legislative
vigenti,  eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a cio'
destinate, ove previste.
  2.  L'attivita'  puo'  essere  iniziata  immediatamente   dopo   la
comunicazione  stessa.  Entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
comunicazione, l'autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato,
il divieto di prosecuzione dell'attivita', nel caso in cui la persona
risulti pregiudicata o pericolosa.
  3. L'autorita' competente puo' comunque provvedere  a  controlli  e
disporre il divieto di prosecuzione dell'attivita' nel caso in cui la
persona  venga  dichiarata  pregiudicata o pericolosa successivamente
allo scadere del termine di cui al precedente comma.
  4. L'esercizio dell'attivita' di facchino non e' soggetta ad  alcun
limite numerico o contingente complessivo.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 19. - 1. In tutti i casi  in  cui  l'esercizio  di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29  giugno  1939,
          n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1985, n. 431, il cui
          rilascio  dipenda  esclusivamente   dall'accertamento   dei
          presupposti  e  dei requisiti di legge, senza l'esperimento
          di  prove  a  cio'  destinate  che  comportino  valutazioni
          tecniche  discrezionali,  e non sia previsto alcun limite o
          contigente complessivo per il rilascio degli  atti  stessi,
          l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
          inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
          amministrazione   competente,  attestante  l'esistenza  dei
          presupposti  e  dei  requisiti  di   legge,   eventualmente
          accompagnata  dall'autocertificazione  dell'esperimento  di
          prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi,  spetta
          all'amministrazione  competente, entro e non oltre sessanta
          giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la  sussistenza
          dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti e
          disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
          notificare  all'interessato  entro  il medesimo termine, il
          divieto di prosecuzione dell'attivita' e la  rimozione  dei
          suo   effetti,   salvo   che,   ove   cio'  sia  possibile,
          l'interessato provveda a conformare alla normativa  vigente
          detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
          prefissatogli dall'amministrazione stessa".