Art. 3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio 1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.
Nota all'art. 3: - Per il testo degli artt. 2 e 3 della legge n. 407/1955, si vedano le precedenti note alle premesse.