Art. 3.
                   Soppressione delle commissioni
            per la disciplina dei lavori di facchinaggio
  1.  La  commissione  centrale  per  la  disciplina  dei  lavori  di
facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n.
407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della  stessa
legge sono soppresse.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo  degli  artt.  2  e  3  della legge n.
          407/1955, si vedano le precedenti note alle premesse.