Art. 4.
      Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
  1.   Gli   uffici  provinciali  esercitano,  anche  in  materia  di
facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla  legge  22  luglio
1961,  n.  628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del
lavoro e della previdenza  sociale".  Agli  uffici  provinciali  sono
altresi'   attribuite   le  funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione di tariffe  minime,  in  precedenza  esercitate  dalle
commissioni di cui all'articolo 3.
  2.  Ai  fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorita' trasmette
agli  uffici  provinciali  copia  delle   comunicazioni   di   inizio
dell'attivita' ricevute ai sensi del presente regolamento.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per la legge n. 628/1961 si vedano le precedenti note
          alle premesse.