Art. 4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione 1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Agli uffici provinciali sono altresi' attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3. 2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorita' trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attivita' ricevute ai sensi del presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Per la legge n. 628/1961 si vedano le precedenti note alle premesse.