Art. 5. Norme abrogate 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attivita' di facchino. E' abrogata, altresi', la legge 3 maggio 1955, n. 407.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 2, comma 8 della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse. - Per il testo dell'art. 121 del regio decreto n. 773/1931, si vedano le precedenti note all'art. 1. - Per il testo della legge n. 407/1955, si vedano le precedenti note alla premesse.