Art. 5.
                           Norme abrogate
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n.  537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e'
abrogato l'articolo 121 del  testo  unico,  nella  parte  in  cui  si
riferisce  all'attivita' di facchino. E' abrogata, altresi', la legge
3 maggio 1955, n. 407.
 
          Note all'art. 5:
             - Per il testo dell'art.  2,  comma  8  della  legge  n.
          537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  121  del  regio decreto n.
          773/1931, si vedano le precedenti note all'art. 1.
             - Per il testo della legge n.  407/1955,  si  vedano  le
          precedenti note alla premesse.