Art. 2. 
          Presentazione della domanda per il riconoscimento 
  1. La domanda di riconoscimento puo' essere presentata dai Consorzi
volontari di tutela e dai Consigli interprofessionali rispettivamente
previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
nonche' dalle regioni o province  autonome  o  da  organizzazioni  di
categoria che rappresentino gli interessati. 
  2. La domanda deve essere rappresentativa di non meno del 20% della
produzione di competenza dei vigneti della zona interessata. 
  3. Il riconoscimento della denominazione di origine  controllata  e
garantita  e'  subordinata  alle  condizioni  che  la   domanda   sia
rappresentativa: 
    a) di tanti produttori di vino che rappresentino non meno del 50%
della produzione complessiva, quando si tratti  di  denominazione  di
origine riguardante vini spumanti o liquorosi; 
    b) di non meno del 35% di viticoltori che rappresentino almeno il
20% della produzione complessiva di vigneti  iscritti  nell'albo  dei
vigneti, quando si tratti di vini  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera a). 
  4. I produttori  ed  i  viticoltori  di  cui  al  comma  3,  devono
dichiarare di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista  per
i vini a denominazione di origine controllata e garantita. 
  5. I soggetti di cui al  comma  1  debbono  presentare  domanda  di
riconoscimento al Comitato nazionale di  cui  all'articolo  17  della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, d'ora in  avanti  chiamato  Comitato,
presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  I  testi  degli  articoli  17, 19 e 20 della legge 10
          febbraio 1992, n. 164, sono i seguenti:
             "Art.  17  (Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la
          valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
          indicazioni geografiche tipiche dei vini). - 1.  Entro  180
          giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente legge
          nella Gazzetta  Ufficiale  il  Comitato  nazionale  per  la
          tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17
          del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
          n. 930, e' sostituito dal 'Comitato nazionale per la tutela
          e  la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
          indicazioni geografiche tipiche dei vini', cui  compete  la
          tutela  e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e
          delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.
             2. Il Comitato e' organo del Ministero  dell'agricoltura
          e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed
          esecutiva su tutti i vini designati con norme geografico.
             3.    Il   Comitato   e'   composto   da   una   sezione
          interprofessionale,  costituita  dal   presidente   e   dai
          componenti   di   cui   al   comma  5,  e  da  una  sezione
          amministrativa,  costituita  da  personale  dipendente  dal
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  che svolge
          anche i compiti di segreteria.
             4. Il presidente e' nominato con  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste.
             5.  Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste  sono   nominati   i   componenti   della   sezione
          interprofessionale   del   Comitato   secondo  la  seguente
          ripartizione:
               a) due funzionari  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste;
               b)  un  funzionario  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
               c) un funzionario  del  Ministero  del  commercio  con
          l'estero;
               d)  un  funzionario  dell'Istituto  nazionale  per  il
          commercio estero;
               e)  tre  membri  scelti  fra   sei   designati   dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
          cui  all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
          rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
               f) un membro  scelto  fra  tre  designati  dall'Unione
          nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
               g)  un  membro scelto fra tre designati dall'Accademia
          della vite e del vino;
               h) due membri  esperti  particolamente  competenti  in
          materia di viticoltura e di enologia;
               i)   due   membri   scelti   fra   quattro   designati
          dall'Associazione   enotecnici   italiani   e   dall'Ordine
          nazionale assaggiatori vino;
               l)  un  membro  scelto  fra  tre designati dall'Unione
          nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato
          e   agricoltura,    in    rappresentanza    dei    consigli
          interprofessionali di cui all'articolo 20;
               m)   un   membro   scelto   fra  tre  designati  dalla
          Federazione  nazionale  dei  consorzi  volontari   di   cui
          all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;
               n)  un  membro  scelto  fra tre designati dai consigli
          interprofessionali di cui all'articolo 20;
               o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale,
          uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale  e
          insulare,  scelti  fra  sei  designati dalle organizzazioni
          sindacali degli agricoltori;
               p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale,
          due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale  e
          insulare,  scelti fra dodici designati dalle organizzazioni
          professionali   dei   coltivatori   diretti    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
               q)  tre  membri  scelti fra sei designati dalla unioni
          nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
               r) due membri in rappresentanza delle cantine  sociali
          e  cooperative  agricole  produttrici,  scelti, fra quattro
          designati  dalle  associazioni  nazionali  riconosciute  di
          assistenza e tutela del movimento cooperativo;
               s)   un   membro   scelto   fra  tre  designati  dalle
          organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
               t)   un   membro   sceltro  fra  tre  designati  dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   commercianti   grossisti
          vinicoli;
               u)   un   membro   scelto   fra  tre  designati  dalle
          organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;
               v) un membro particolarmente competente in materia  di
          produzione  di  vini speciali, scelto fra quattro designati
          dalle competenti organizzazioni sindacali;
               z) un membro  scelto  fra  tre  designati  dall'Unione
          nazionale consumatori.
             6. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una
          denominazione   di   origine   ovvero  ad  una  indicazione
          geografica tipica, partecipa alla rionione,  senza  diritto
          al voto, un rappresentante della regione interessata.
             7.  Il  Presidente  ed  i  componenti  di cui al comma 5
          durano in carica cinque anni e possono essere  riconfermati
          per non piu' di due volte.
             8. Il Comitato:
               a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla
          presente   legge,  formulando  e  proponendo  al  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione
          dei vini  a  denominazione  di  origine  e  ad  indicazione
          geografica tipica, proponendo strategie di intervento;
               b)  propone,  anche d'ufficio, la modifica o la revoca
          delle  denominazioni  di  origine   o   delle   indicazioni
          geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di
          produzione;
               c)   collabora  con  i  competenti  organi  statali  e
          regionali  all'osservanza  della  presente  legge   e   dei
          disciplinari   di   produzione  relativi  ai  prodotti  con
          denominazione  di  origine  o  con  indicazione  geografica
          tipica;
               d)   promuove   iniziative   in  materia  di  studi  e
          propaganda per una migliore produzione  e  per  una  estesa
          divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;
               e)   tiene  rapporti  con  altri  organismi  esteri  e
          nazionali  operanti  nel  settore  delle  denominazioni  di
          origine   e   delle  indicazioni  geografiche  tipiche;  f)
          intervenire  in  Italia  e  all'estero   a   tutela   delle
          denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche
          tipiche, nei modi  previsti  dalle  leggi  e  dai  trattati
          internazionali;
               g)  svolge  ogni altro incarico ad esso affidato nelle
          materie di cui alla presente legge;
               h) svolge controlli qualitativi e  di  classificazione
          di  vini  DOCG, DOC E IGT, avvalendosi delle commissioni di
          degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;
               i) promuove attivita' di controllo  per  una  corretta
          produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a
          denominazione   di  origine  e  ad  indicazione  geografica
          tipica;
               l) promuove  e  coordina,  in  collaborazione  con  le
          regioni,   le   indagini   relative   alla   natura,   alla
          composizione  e  alle  rese  dei  vigneti,   nonche'   alla
          composizione  analitica dei vini a denominazione di origine
          e ad indicazione geografica tipica;
               m)  formula  proposte sull'applicazione delle norme in
          materia   di   analisti   chimico-fisiche   e   di    esami
          organoelettici dei vini italiani a denominazione di origine
          e ad indicazione geografica tipica.
             9.  Il  Comitato  puo'  costituirsi,  per conto e previa
          autorizzazione  del  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,  parte  civile  nei  procedimenti penali aventi ad
          oggetto frodi sull'origine  e  provenienza  geografica  dei
          vini  di cui alla presente legge. Il Comitato puo' altresi'
          intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105,
          secondo comma, del codice  di  procedura  civile,  per  far
          valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni
          di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
             10. Il Comitato e' legittimato ad agire in giudizio, per
          conto     e    previa    autorizzazione    del    Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei  viticoltori
          interessati  nei  confronti di soggetti privati e pubblici,
          che  con  agenti  inquinanti  od   altri   fattori   ovvero
          attraverso   l'abusivo   esercizio   di  servitu',  rechino
          pregiudizio alle  coltivazioni  dei  vigneti  nonche'  alla
          qualita'  ed  all'immagine  dei  vini  a  denominazione  di
          origine e ad indicazione geografica tipica.
             11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e
          per l'adempimento  dei  suoi  compiti  istituzionali,  sono
          poste  a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
          foreste.
             12.  Per  il funzionamento del Comitato si osservano, in
          quanto applicabili, le norme  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675".
             "Art.  19  (Consorzi  volontari  di  tutela).  -  1. Per
          ciascuna denominazione di origine o indicazione  geografica
          tipica  possono  essere  costituiti  consorzi  volontari di
          tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione  e  cura
          generale  degli  interessi  relativi  alle DOCG, DOC e IGT.
          Essi hanno inoltre compiti di proposta  per  la  disciplina
          regolamentare  delle  rispettive  DOCG,  DOC  e IGT nonche'
          compiti consultivi  nei  riguardi  della  regione  e  della
          camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltra,
          in materia, di gestione degli  albi  dei  vigneti  e  degli
          elenchi  delle  vigne, di denunce di produzione delle uve e
          dei  vini,  di  distribuzione  dei  contrassegni   di   cui
          all'articolo  23  e  di  quant'altro  di  competenza  delle
          regioni e dei predetti enti camerali, in materia di vini  a
          denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica.
          Il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, sentito il
          Comitato nazionale di cui all'articolo 17, puo' con proprio
          decreto,  affidare  l'incarico  di   collaborare,   secondo
          modalita'  stabilite  dallo  stesso decreto, alla vigilanza
          sull'applicazione della presente legge  nei  confronti  dei
          propri affiliati, ai consorzi volontari che:
               a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei
          produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti
          per  vini  di  una  DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per
          vini di una  IGT,  ovvero,  nel  caso  di  DOC  riguardanti
          esclusivamente  vini  spumanti o liquorosi, di almeno il 50
          per cento della produzione;
               b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione,
          senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati,
          vinificatori   e   imbottigliatori   autorizzati   e    che
          garantiscano   la  loro  rappresentanza  nel  consiglio  di
          amministrazione;
               c) dispongano  di  strutture  e  risorse  adeguate  ai
          compiti;
               d)  non gestiscano ne' direttamente ne' indirettamente
          marchi  collettivi  o  attivita'  di  tipo  commerciale   o
          promozionale concernenti i soli associati.
             2.  E'  consentita la costituzione di consorzi volontari
          per piu' denominazioni di origine o indicazioni geografiche
          tipiche nel caso in cui le  zone  di  produzione  dei  vini
          interessati  siano  in  tutto  o  in  parte  coincidenti  e
          riflettano la situazione di cui all'articolo 7.
             3. I consorzi volontari costituiti in  conformita'  alle
          disposizioni   della   presente   legge  possono,  su  loro
          richiesta, essere autorizzati a svolgere  le  attivita'  di
          cui    all'articolo    21    con   decreto   del   Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentito  il  Comitato
          nazionale di cui all'articolo 17.
             4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3  puo' essere
          revocata o sospesa qualora vengano  meno,  in  tutto  o  in
          parte,  le  condizioni  e  i  requisiti  in  base  ai quali
          l'autorizzazione stessa e' stata concessa".
             "Art.   20   (Consigli   interprofessionali    per    le
          denominazioni  di  origine  e  le  indicazioni  geografiche
          tipiche). - 1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT  non
          sia  costituito  un consorzio volontario di tutela ai sensi
          dell'articolo 19,  presso  ciascuna  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura, detentrice di uno o
          piu' albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, e' istituito,
          per  ciascuna  denominazione  di  origine   o   indicazione
          geografica  tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore    della    presente     legge,     il     consiglio
          interprofessionale   per  la  denominazione  di  origine  o
          l'indicazione  geografica  tipica,  nominato  dalla  giunta
          della   predetta   camera   di  commercio  territorialmente
          competente.  Esso   e'   composto,   per   un   terzo,   da
          rappresentati  del  settore  viticolo  e, per due terzi, da
          rappresentanti  dei  settori  della  trasformazione  e  del
          commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli
          imbottigliatori,  singoli  o associati, in proporzione alla
          effettiva quota di prodotto rispettivamente  trasformato  e
          commercializzato.  Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in
          piu' province, devono istituirsi consigli interprovinciali,
          aventi  sede  nella  provincia  produttrice   di   maggiori
          quantitativi  e  composti da esponenti di tutte le province
          interessate.
             2.  Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste sono stabilite le  modalita'  di  designazione  dei
          rappresentanti  di  cui al comma 1, nonche' quelle inerenti
          al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attivita' dei
          consigli interprofessionali.
             3. Il consiglio interprofessionale e'  istituzionalmente
          preposto  alla  tutela, alla valorizzazione ed alla cura in
          generale degli interessi relativi alla  DOCG,  DOC  o  IGT.
          Esso  ha  inoltre  compiti  di  proposta  per la disciplina
          regolamentare della rispettiva DOCG,  DOC  o  IGT,  nonche'
          compiti  consultivi  nei  riguardi  della  regione  e della
          camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          in  materia  di  gestione  degli  albi  dei vigneti e degli
          imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo  dei
          vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini,
          della  distribuzione  dei  contrassegni di cui all'articolo
          23, e di quant'altro di  competenza  delle  regioni  e  dei
          predetti  enti  camerali in materia di vini a denominazione
          di origine e ad indicazione geografica tipica.
             4. Il consiglio interprofessionale e'  sciolto  e  cessa
          dalle  sue  funzioni  contestualmente alla costituzione del
          consorzio   volontario   di   tutela   per   la    medesima
          denominazione  di  origine  o indicazione geografica tipica
          che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.
             5. E' consentita la costituzione di un  unico  consiglio
          interprofessionale  per  piu'  denominazioni  di  origine o
          indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone  di
          produzione  dei  vini interessati siano in tutto o in parte
          coincidenti e riflettano la situazione di cui  all'articolo
          7".