Art. 3. Documentazione prescritta per il riconoscimento 1. La domanda di riconoscimento deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione comprovante, anche nel caso di territori aggiuntivi a quello indicato dal nome geografico, l'uso generalizzato della denominazione di origine, ovvero l'uso tradizionale del nome geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica. La relazione deve essere corredata da adeguata documentazione storico-commerciale e deve illustrare, altresi', le caratteristiche tecniche dei vigneti con particolare riguardo ai vitigni, alla densita' di piantagione, alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e di irrigazione, alle produzioni medie e massime di uva ad ettaro ed a ceppo; le condizioni ambientali con particolare riguardo alla giacitura e alla sua ripartizione, all'altitudine, alle esposizione ed al clima; le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino, nonche' le ragioni che, a causa della similitudine dei vitigni, del terreno, del clima, della tecnica vinicola e delle caratteristiche dei vini abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine o nella indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati; b) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata il provvedimento che abbia eventualmente riconosciuto l'indicazione geografica o l'indicazione geografica tipica del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti sul piano tecnico-produttivo e commerciale nel precedente quinquennio; c) ove sia richiesta la denominazione di origine controllata e garantita, il provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in ordine all'uso di denominazione di origine controllata e della sussistenza dei requisiti di particolare pregio e di rinomanza nazionale ed internazionale dal prodotto stesso; d) cartografia in scala da 1:25.000 della zona di origine di produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con allegata una relazione illustrativa di confini, dell'origine geologica e della composizione dei terreni nonche' dei criteri di inclusione dei terreni medesimi nella zona di produzione ovvero dei criteri di esclusione degli stessi; e) schema dei disciplinari di produzione della o delle tipologie di vino proposte nell'ambito della denominazione; f) elenco, sottoscritto dai produttori che intendono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita o della denominazione dell'origine controllata, con l'indicazione dell'entita' complessiva della produzione che essi rappresentano.