Art. 3. 
           Documentazione prescritta per il riconoscimento 
  1.  La  domanda  di  riconoscimento  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
    a) relazione comprovante, anche nel caso di territori  aggiuntivi
a quello indicato dal  nome  geografico,  l'uso  generalizzato  della
denominazione  di  origine,  ovvero  l'uso  tradizionale   del   nome
geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato  la
richiesta della indicazione  geografica  tipica.  La  relazione  deve
essere corredata da  adeguata  documentazione  storico-commerciale  e
deve illustrare, altresi', le caratteristiche  tecniche  dei  vigneti
con particolare riguardo ai vitigni, alla  densita'  di  piantagione,
alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e  di  irrigazione,
alle produzioni medie e massime di uva  ad  ettaro  ed  a  ceppo;  le
condizioni ambientali con particolare riguardo alla giacitura e  alla
sua ripartizione, all'altitudine, alle esposizione ed  al  clima;  le
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del  vino,  nonche'
le ragioni che, a causa della similitudine dei vitigni, del  terreno,
del clima, della tecnica vinicola e delle  caratteristiche  dei  vini
abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine  o  nella
indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati; 
    b) ove sia richiesta la denominazione di origine  controllata  il
provvedimento  che  abbia  eventualmente  riconosciuto  l'indicazione
geografica o l'indicazione geografica tipica del  prodotto,  con  una
relazione   illustrativa   dei   risultati   conseguiti   sul   piano
tecnico-produttivo e commerciale nel precedente quinquennio; 
    c) ove sia richiesta la denominazione di  origine  controllata  e
garantita, il provvedimento di riconoscimento della denominazione  di
origine controllata del prodotto, con una relazione illustrativa  dei
risultati conseguiti in ordine all'uso di  denominazione  di  origine
controllata e della sussistenza dei requisiti di particolare pregio e
di rinomanza nazionale ed internazionale dal prodotto stesso; 
    d) cartografia in scala da 1:25.000  della  zona  di  origine  di
produzione delle uve da cui si ottiene  il  vino,  con  allegata  una
relazione illustrativa di confini,  dell'origine  geologica  e  della
composizione dei  terreni  nonche'  dei  criteri  di  inclusione  dei
terreni medesimi nella zona  di  produzione  ovvero  dei  criteri  di
esclusione degli stessi; 
    e) schema dei disciplinari di produzione della o delle  tipologie
di vino proposte nell'ambito della denominazione; 
    f) elenco, sottoscritto dai produttori  che  intendono  usufruire
della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  o  della
denominazione    dell'origine    controllata,    con    l'indicazione
dell'entita' complessiva della produzione che essi rappresentano.