Art. 4. Procedure per il riconoscimento delle denominazioni d'origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione 1. La sezione amministrativa del Comitato, dopo aver notificato all'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'inizio del procedimento e il relativo responsabile, trasmette la domanda stessa alla sezione interprofessionale del Comitato che provvede, entro sessanta giorni, all'istruttoria. 2. Verificata, nei termini di cui al comma precedente, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la rispondenza dei disciplinari di produzione alle norme della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il Comitato provvede all'approvazione del disciplinare e al riconoscimento con decreto del dirigente responsabile del procedimento.