Art. 4. 
Procedure per  il  riconoscimento  delle  denominazioni  d'origine  e
            l'approvazione dei disciplinari di produzione 
  1. La sezione amministrativa del  Comitato,  dopo  aver  notificato
all'interessato, entro dieci giorni dal  ricevimento  della  domanda,
l'inizio del procedimento e il relativo  responsabile,  trasmette  la
domanda stessa  alla  sezione  interprofessionale  del  Comitato  che
provvede, entro sessanta giorni, all'istruttoria. 
  2.  Verificata,  nei  termini  di  cui  al  comma  precedente,   la
sussistenza  dei  requisiti   soggettivi   e   la   rispondenza   dei
disciplinari di produzione alle norme della legge 10  febbraio  1992,
n. 164, il Comitato provvede all'approvazione del disciplinare  e  al
riconoscimento   con   decreto   del   dirigente   responsabile   del
procedimento.