Art. 5. 
                   Modifica e abrogazione di norme 
  1. L'articolo 17, quinto comma, lettera e), della legge 10 febbraio
1992, n. 164, e' cosi' modificato: 
   " e) sei  membri  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome;". 
  2. Qualora il comitato di cui all'articolo 17, comma 6, della legge
10  febbraio  1992,  n.  164,  tratti  questioni  attinenti  ad   una
denominazione d'origine ovvero ad una indicazione geografica  tipica,
partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della
regione interessata. 
  3. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  dall'entrata  in   vigore   del   presente
regolamento, gli articoli 4 e 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, cosi' come modificato dalla  legge
11 maggio 1966, n. 302 e l'articolo  17,  comma  6,  della  legge  10
febbraio 1992, n. 164. 
 
          Note all'articolo 5:
             - Per il testo dell'articolo 17, comma 5, della legge 10
          febbraio  1992,  n.  164,  si  veda  la   precedente   nota
          all'articolo 2.
             - Il testo dell'articolo 4 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
          930, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Le  denominazioni di origine 'controllate'
          sono riservate a vini che rispondono alle condizioni ed  ai
          requisiti  stabiliti,  per  ciascuna  di esse, nei relativi
          disciplinari di produzione.
             Le denominazioni di origine  'controllate  e  garantite'
          sono riservate a vini di particolare pregio - da immettersi
          al   consumo  con  le  modalita'  previste  dal  successivo
          articolo 7 - che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
          stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi  disciplinari
          di produzione.
             Il   riconoscimento   delle   denominazioni  di  origine
          'controllate'   o   'controllate   e   garantite'   e    la
          delimitazione  delle  rispettive zone di produzione vengono
          effettuati contemporaneamente all'approvazione dei relativi
          disciplinari di  produzione,  con  decreto  del  Presidente
          della    Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   per
          l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per
          l'industria  e  commercio,  previo  parere   del   Comitato
          nazionale previsto dall'art. 17.
             Il  decreto  suddetto  stabilira'  la data di entrata in
          vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione
          e  potra',  se  necessario,   stabilire   disposizioni   di
          carattere transitorio.
             Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             L'uso  delle  denominazioni  di  origine 'controllate' e
          'controllate e garantite' non  e'  consentito  per  i  vini
          ottenuti  sia totalmente che parzialmente da vitigni ibridi
          produttori diretti".
             - Il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
          930,  come  modificato con legge 11 maggio 1966, n. 302, e'
          il seguente:
             "Art.  6.  -  La   domanda   di   riconoscimento   delle
          denominazioni  di  origine  'controllate'  e 'controllate e
          garantite'    viene    presentata     dagli     interessati
          all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente
          per  territorio, che l'istruisce - previa pubblicazione sul
          Foglio annunzi legali della Provincia - e la  trasmette  al
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  munita  del
          parere del  comitato  regionale  dell'agricoltura,  di  cui
          all'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 10
          giugno 1955, n. 987, integrato, ai sensi dell'art. 3  della
          legge 2 giugno 1961, numero 454, da tecnici particolarmente
          qualificati   ed   esperti   nei  problemi  dello  sviluppo
          agricolo, designati da enti e da organizzazioni  economiche
          e sindacali operanti nella regione.
             Nelle  regioni  a  statuto  autonomo,  il  parere dovra'
          essere  espresso  dagli  organi  competenti  della  regione
          interessata.
             Alla  domanda devono essere allegati, in triplice copia,
          i seguenti documenti:
               a) relazione  illustrativa  comprovante  l'uso  locale
          della  denominazione  di  origine  del  vino  oggetto della
          domanda, con  tutti  i  documenti  che  possano  confermare
          quanto  contenuto  nella  relazione stessa. Nella relazione
          illustrativa dovranno essere  documentate  le  ragioni  che
          abbiano  indotto  a  proporre  l'inserimento, nella zona di
          produzione, di territori vicini  a  quello  indicato  nella
          denominazione di origine;
               b) indicazione della zona di produzione (da precisarsi
          in una cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale
          avviene  la produzione delle uve da cui si ottiene il vino,
          con notizie sulla ubicazione  dei  terreni  e  loro  natura
          geologica;
               c) indicazione della produzione media annuale del vino
          avente presuntivamente titolo alla denominazione;
               d)  indicazione  dei vitigni da cui si ricavano le uve
          che concorrono alla preparazione del prodotto  tradizionale
          e rispettive proporzioni;
               e) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni
          eventualmente  necessarie  con  uve,  mosti o vini di altre
          provenienze,  nonche'   di   altre   pratiche   locali   di
          preparazione e di confezione del prodotto;
               f)   indicazione   delle   principali  caratteristiche
          fisico-chimiche ed organolettiche, nonche' della gradazione
          alcoolica minima naturale del prodotto.
             Oltre ai  documenti  di  cui  al  precedente  comma,  la
          domanda  riguardante  il riconoscimento della denominazione
          di origine 'controllata e garantita' deve essere  corredata
          da un documento comprovante l'adesione:
               a)  di tanti produttori che rappresentino non meno del
          30 per cento della produzione complessiva, quando si tratti
          di denominazione di  orgine  riguardante  vini  spumanti  o
          liquorosi;
               b)  non  meno  del  20  per  cento  di viticoltori che
          rappresentino almeno  il  20  per  cento  della  produzione
          complessiva   di   vigneti   iscritti   nell'albo   di  cui
          all'articolo 10, quando si tratti di vini diversi da quelli
          di cui alla lettera a).
             I produttori e i viticoltori di cui alle lettere a) e b)
          del comma precedente  devono  dichiarare  espressamente  di
          assoggettarsi  alla  particolare  disciplina  prevista  dal
          successivo art. 7.
             Le disposizioni di cui ai commi precedenti si  applicano
          anche  quando si intenda effettuare il passaggio di un vino
          dalla  categoria  dei  vini  a  denominazione  di   origine
          'controllata'  a quella dei vini a denominazione di origine
          'controllalta e garantita'.
             La  domanda,  con   la   relativa   documentazione,   e'
          trasmessa,  a  cura  del Ministero dell'agricoltura e delle
          foreste, al Comitato nazionale di cui all'art.  17  per  il
          prescritto  parere, che deve essere espresso nel termine di
          novanta giorni dal ricevimento".
             - Per il testo dell'articolo 17, comma 6, della legge 10
          febbraio  1992,  n.  164,  si  veda  la   precedente   nota
          all'articolo 2.