Art. 5. Modifica e abrogazione di norme 1. L'articolo 17, quinto comma, lettera e), della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' cosi' modificato: " e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;". 2. Qualora il comitato di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, tratti questioni attinenti ad una denominazione d'origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata. 3. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, cosi' come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302 e l'articolo 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Note all'articolo 5: - Per il testo dell'articolo 17, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, si veda la precedente nota all'articolo 2. - Il testo dell'articolo 4 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, e' il seguente: "Art. 4. - Le denominazioni di origine 'controllate' sono riservate a vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione. Le denominazioni di origine 'controllate e garantite' sono riservate a vini di particolare pregio - da immettersi al consumo con le modalita' previste dal successivo articolo 7 - che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione. Il riconoscimento delle denominazioni di origine 'controllate' o 'controllate e garantite' e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, previo parere del Comitato nazionale previsto dall'art. 17. Il decreto suddetto stabilira' la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e potra', se necessario, stabilire disposizioni di carattere transitorio. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'uso delle denominazioni di origine 'controllate' e 'controllate e garantite' non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni ibridi produttori diretti". - Il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato con legge 11 maggio 1966, n. 302, e' il seguente: "Art. 6. - La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine 'controllate' e 'controllate e garantite' viene presentata dagli interessati all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, che l'istruisce - previa pubblicazione sul Foglio annunzi legali della Provincia - e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste munita del parere del comitato regionale dell'agricoltura, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, numero 454, da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione. Nelle regioni a statuto autonomo, il parere dovra' essere espresso dagli organi competenti della regione interessata. Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti: a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine del vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno essere documentate le ragioni che abbiano indotto a proporre l'inserimento, nella zona di produzione, di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine; b) indicazione della zona di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica; c) indicazione della produzione media annuale del vino avente presuntivamente titolo alla denominazione; d) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni; e) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini di altre provenienze, nonche' di altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto; f) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, nonche' della gradazione alcoolica minima naturale del prodotto. Oltre ai documenti di cui al precedente comma, la domanda riguardante il riconoscimento della denominazione di origine 'controllata e garantita' deve essere corredata da un documento comprovante l'adesione: a) di tanti produttori che rappresentino non meno del 30 per cento della produzione complessiva, quando si tratti di denominazione di orgine riguardante vini spumanti o liquorosi; b) non meno del 20 per cento di viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento della produzione complessiva di vigneti iscritti nell'albo di cui all'articolo 10, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a). I produttori e i viticoltori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono dichiarare espressamente di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista dal successivo art. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si intenda effettuare il passaggio di un vino dalla categoria dei vini a denominazione di origine 'controllata' a quella dei vini a denominazione di origine 'controllalta e garantita'. La domanda, con la relativa documentazione, e' trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'art. 17 per il prescritto parere, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento". - Per il testo dell'articolo 17, comma 6, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, si veda la precedente nota all'articolo 2.