Art. 4.
                Adozione del provvedimento e termine
  1.  Il  Ministero  provvede  al  rilascio,  entro centoventi giorni
decorrenti  dalla   data   di   presentazione   della   domanda,   le
dichiarazioni   di   tipo   approvato   relative,   agli  apparecchi,
dispositivi  e  materiali  di  cui  all'articolo   1   del   presente
regolamento.
  2.  Nel  rispetto  del  termine  di  cui  al  precedente  comma, il
Ministero chiede il parere della Direzione generale della  protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto
riguarda  gli  apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono
alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al  Registro  italiano
navale ulteriori accertamenti.
  3.  Il  termine per la conclusione del procedimento di cui al primo
comma puo' essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per  la
tempestiva  richiesta  all'interessato  di  elementi integrativi o di
giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione
e che essa non possa acquisire autonomamente.
  4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione  e'  pubblicato
nel Bollettino ufficiale del Ministero.