Art. 3. 
  1. Deroghe  all'indisponibilita'  di  cui  all'articolo  1  possono
essere disposte,  sia  con  riferimento  a  casi  particolari  che  a
categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri  del  tesoro  e  del
commercio con l'estero, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.