Art. 17. 1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti relativi al risarcimento dei danni derivanti da fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano comportato o comportino illecito arricchimento del pubblico amministratore o il conseguente indebito arricchimento dei suoi eredi, si applica il termine decennale di prescrizione, che, tuttavia, per la parte residua, non puo' avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.