Art. 17. 
  1.  Nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  dei   conti   relativi   al
risarcimento dei danni derivanti da fatti  verificatisi  prima  della
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che   abbiano
comportato  o  comportino   illecito   arricchimento   del   pubblico
amministratore o  il  conseguente  indebito  arricchimento  dei  suoi
eredi,  si  applica  il  termine  decennale  di  prescrizione,   che,
tuttavia, per la parte residua, non puo'  avere  durata  superiore  a
cinque anni dalla data medesima.