Art. 2. 
              Ambito di applicazione e potere di nomina 
  1.  Le  commissioni  di  sorveglianza  sono  istituite,  ai   sensi
dell'art. 25 del decreto del Presidente Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409,  presso  gli  uffici  centrali,  interregionali,  regionali,
interprovinciali e provinciali  delle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento  autonomo,  esclusi  i  Ministeri  degli  affari
esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari  non  inferiori
ai tribunali. 
  2.  Le  commissioni  istituite  presso  gli  uffici  centrali  sono
nominate dai  dirigenti  generali  o  dai  corrispondenti  organi  di
vertice. Le commissioni istituite presso gli uffici  periferici  sono
nominate dai dirigenti preposti agli  uffici  sovraordinati  rispetto
agli uffici  di  livello  inferiore  che  operano  nell'ambito  della
circoscrizione non inferiore a quella provinciale. 
  3. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e
della corretta gestione degli archivi, nonche' della regolare  tenuta
degli inventari e degli altri strumenti necessari  all'esercizio  del
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  l'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  si  vedano  le
          precedenti note alle premesse.