Art. 2. Ambito di applicazione e potere di nomina 1. Le commissioni di sorveglianza sono istituite, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali. 2. Le commissioni istituite presso gli uffici centrali sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice. Le commissioni istituite presso gli uffici periferici sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale. 3. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e della corretta gestione degli archivi, nonche' della regolare tenuta degli inventari e degli altri strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si vedano le precedenti note alle premesse.