Art. 3. Costituzione della commissione di sorveglianza sugli archivi 1. Il dirigente dell'ufficio, entro sessanta giorni prima della data di scadenza della commissione, richiede al sovraintendente dell'archivio centrale dello Stato o al direttore dell'archivio di Stato competente per territorio e all'Amministrazione dell'interno la designazione dei membri di propria competenza. 2. Le designazioni sono comunicate al dirigente dell'ufficio entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, il dirigente dell'ufficio, individua l'impiegato non inferiore alla settima qualifica che svolge le funzioni di segretario, e, qualora lo ritenga opportuno, un suo delegato per l'espletamento delle funzioni di presidenza, e provvede, con proprio atto, alla nomina della commissione di sorveglianza. 4. Dell'atto di nomina della commissione e' data comunicazione, nei tre giorni successivi, alle amministrazioni di cui al comma 1, nonche' all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso. 5. Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni centoventi giorni. Convoca, altresi', la commissione ogni qual volta lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai rappresentanti dell'Amministrazione degli archivi di Stato e dell'interno.