Art. 3. 
    Costituzione della commissione di sorveglianza sugli archivi 
  1. Il dirigente dell'ufficio, entro  sessanta  giorni  prima  della
data di  scadenza  della  commissione,  richiede  al  sovraintendente
dell'archivio centrale dello Stato o al  direttore  dell'archivio  di
Stato competente per territorio e all'Amministrazione dell'interno la
designazione dei membri di propria competenza. 
  2. Le designazioni sono comunicate al dirigente dell'ufficio  entro
il termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta. 
  3. Ricevute  le  comunicazioni  di  cui  al  comma  precedente,  il
dirigente dell'ufficio,  individua  l'impiegato  non  inferiore  alla
settima qualifica che svolge le funzioni di segretario, e, qualora lo
ritenga opportuno, un suo delegato per l'espletamento delle  funzioni
di presidenza, e  provvede,  con  proprio  atto,  alla  nomina  della
commissione di sorveglianza. 
  4. Dell'atto di nomina della commissione e' data comunicazione, nei
tre giorni successivi,  alle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,
nonche' all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso. 
  5. Il presidente ha l'obbligo  di  convocare  la  commissione  ogni
centoventi giorni. Convoca, altresi', la commissione ogni qual  volta
lo  ritenga  opportuno,  o  ne  sia  richiesto   dai   rappresentanti
dell'Amministrazione degli archivi di Stato e dell'interno.