Art. 4. 
                          Proroga e rinnovo 
  1. La commissione dura in carica tre anni. 
  2. La commissione non rinnovata entro il termine di  scadenza  puo'
essere prorogata per non piu' di  quarantacinque  giorni,  decorrenti
dal giorno della scadenza del termine medesimo. 
  3. Se la commissione non e' rinnovata entro il periodo di  proroga,
la relativa  competenza  e'  trasferita  all'amministrazione  da  cui
dipende l'ufficio stesso che nomina la commissione entro  il  termine
massimo di novanta giorni dalla data di scadenza. 
  4. I Ministri competenti hanno la facolta'  di  fissare,  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali
inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Per l'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  si
          vedano le precedenti note alle premesse.