Art. 4. Proroga e rinnovo 1. La commissione dura in carica tre anni. 2. La commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo' essere prorogata per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 3. Se la commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza e' trasferita all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso che nomina la commissione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza. 4. I Ministri competenti hanno la facolta' di fissare, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le precedenti note alle premesse.