Art. 2.
        Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola
                         e il libro di paga
  1. I datori di  lavoro  privati,  soggetti  agli  obblighi  di  cui
all'art.  20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, qualora  elaborino  le  informazioni  richieste
dalla  disposizione medesima con supporti elettronici e magnetici, di
cui sia garantita l'inalterabilita' e la consultabilita', i cui  dati
vengano  mensilmente  ed annualmente trasferiti su documenti cartacei
conformi ai modelli riepilogativi in  uso  per  l'assolvimento  degli
obblighi contributivi nei confronti degli istituti assicurativi, sono
esonerati dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono esonerate dalla tenuta del
libro di matricola e  del  libro  di  paga  qualora  provvedano  alle
prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 20 comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965
          e' il seguente:
             "Art.   20.   -   I   datori  di  lavoro  soggetti  alle
          disposizioni del presente titolo debbono tenere:
              1) un libro di  matricola  nel  quale  siano  iscritti,
          nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e
          prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera
          di cui all'articolo 4. Il libro di matricola deve indicare,
          per  ciascun  prestatore  d'opera,  il  numero  d'ordine di
          iscrizione, il cognome e il nome, la data  e  il  luogo  di
          nascita,  la  data  di  ammissione  in servizio e quella di
          risoluzione  del   rapporto   di   lavoro,   la   categoria
          professionale e la misura della retribuzione;
              2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve
          indicare  il  cognome, il nome e il numero di matricola; il
          numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno,  con
          indicazione  distinta delle ore di lavoro straordinario; la
          retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro  e  la
          retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
             (Omissis)".