Art. 2. Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola e il libro di paga 1. I datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora elaborino le informazioni richieste dalla disposizione medesima con supporti elettronici e magnetici, di cui sia garantita l'inalterabilita' e la consultabilita', i cui dati vengano mensilmente ed annualmente trasferiti su documenti cartacei conformi ai modelli riepilogativi in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli istituti assicurativi, sono esonerati dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga. 2. Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga qualora provvedano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 20 comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 e' il seguente: "Art. 20. - I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'articolo 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione; 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. (Omissis)".