Art. 3. 
   Disciplina del procedimento di esonero  parziale  dall'obbligo  di
assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta 
  1. Le aziende private che, per le speciali  condizioni  della  loro
attivita' non  possono  occupare  l'intera  percentuale  di  invalidi
prescritta,  presentano   all'ufficio   periferico   competente   del
Ministero  domanda  di  esonero  parziale  dall'obbligo  di  assumere
l'intera percentuale di invalidi prescritta. 
  2. La domanda puo' essere  accolta  a  condizione  che  le  aziende
private, in  sostituzione  degli  invalidi,  provvedano  ad  assumere
orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile  1968,  n.
482. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta  la  decadenza
dall'esonero. 
  3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale entro il
termine di centocinquanta giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda. 
  4. Il Ministero puo' delegare, per categorie di lavorazione  e  con
criteri  determinati  nell'esercizio  della   delega,   agli   uffici
periferici  competenti  l'emanazione  dei  provvedimenti  di  esonero
parziale. Qualora l'ufficio periferico competente non provveda  entro
il termine di novanta giorni,  ricorrenti  dalla  data  di  ricezione
della domanda, la stessa si intende accolta. 
 
           Nota all'art. 3:
             - Per la legge 2 aprile  1968,  n.  482,  si  vedano  le
          precedenti note alle promesse.