Art. 3. Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta 1. Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, presentano all'ufficio periferico competente del Ministero domanda di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta. 2. La domanda puo' essere accolta a condizione che le aziende private, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero. 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Il Ministero puo' delegare, per categorie di lavorazione e con criteri determinati nell'esercizio della delega, agli uffici periferici competenti l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale. Qualora l'ufficio periferico competente non provveda entro il termine di novanta giorni, ricorrenti dalla data di ricezione della domanda, la stessa si intende accolta.
Nota all'art. 3: - Per la legge 2 aprile 1968, n. 482, si vedano le precedenti note alle promesse.