Art. 4. 
Disciplina del  procedimento  di  autorizzazione  alla  compensazione
                            territoriale 
  1. Le aziende  private  che  svolgono  attivita'  in  piu'  di  una
provincia, presentano motivata e documentata richiesta  al  Ministero
per  assumere,  nella  provincia  o  nelle  province  indicate  nella
richiesta stessa, un numero di mutilati  e  invalidi  e  degli  altri
aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a
compenso  del  minor  numero  di  appartenenti  alle   corrispondenti
categorie protette assunti nelle altre. 
  2. Il Ministero,  valutata  in  ogni  singola  provincia  l'entita'
numerica  dei  mutilati  e  invalidi  ed  altri  aventi  diritto   al
collocamento  obbligatorio,   puo'   autorizzare   la   compensazione
territoriale. 
  3.  Il  procedimento  si  conclude,  con   provvedimento   espresso
debitamente motivato, entro  centoventi  giorni  dalla  presentazione
della domanda. 
  4.  Qualora  la   compensazione   territoriale   sia   circoscritta
all'ambito regionale, le funzioni di cui  ai  commi  precedenti  sono
esercitate dall'ufficio periferico competente del Ministero.