Art. 4. Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale 1. Le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre. 2. Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo' autorizzare la compensazione territoriale. 3. Il procedimento si conclude, con provvedimento espresso debitamente motivato, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. 4. Qualora la compensazione territoriale sia circoscritta all'ambito regionale, le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'ufficio periferico competente del Ministero.