Art. 5. Denunce delle aziende private e degli enti pubblici 1. I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante: a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categoria di mestiere; b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza. 2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonche' il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio. 3. Il Ministero puo' disporre una diversa periodicita' dell'invio delle denunce e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio. 4. Le aziende private che hanno sedi in piu' province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero nel cui territorio hanno la sede legale. 5. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che hanno sedi in piu' province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero e alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' il seguente: "Art. 18 (Sottocommissione centrale). - Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge. La sottocommissione ha compito di: 1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge; 2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in piu' province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21".