Art. 5. 
         Denunce delle aziende private e degli enti pubblici 
  1. I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare ai  competenti
uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di  ciascun  anno,  un
prospetto recante: 
    a) l'indicazione del numero complessivo del  personale  impiegato
alle loro dipendenze, distinto per  stabilimenti,  per  sesso  e  per
categoria di mestiere; 
    b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli  altri  aventi
diritto al  collocamento  obbligatorio,  che  si  trovano  alle  loro
dipendenze, precisando per ciascuno il giorno  dell'assunzione  e  la
categoria di appartenenza. 
  2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere
nazionale e interprovinciale soggetti a  vigilanza  governativa  sono
tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro  il  mese
di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei  posti
in organico,  nonche'  il  numero  del  personale  effettivamente  in
servizio, di ciascun gruppo di personale  di  ruolo;  il  numero  del
personale non di ruolo,  distinto  per  categoria;  il  numero  ed  i
nominativi  degli  invalidi  e  degli   altri   aventi   diritto   al
collocamento obbligatorio in servizio. 
  3. Il Ministero puo' disporre una diversa  periodicita'  dell'invio
delle denunce e stabilire che  contengano  anche  altre  informazioni
utili  per   l'applicazione   della   disciplina   del   collocamento
obbligatorio. 
  4. Le aziende private che hanno sedi in piu' province presentano la
denuncia distintamente per le singole province ai  competenti  uffici
periferici del Ministero nel cui territorio hanno la sede legale. 
  5. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  che  hanno
sedi in piu' province presentano la  denuncia  distintamente  per  le
singole province ai competenti uffici periferici del Ministero e alla
sottocommissione centrale di cui all'art. 18  della  legge  2  aprile
1968, n. 482. 
 
           Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'articolo 18 della legge 2  aprile  1968,
          n. 482, e' il seguente:
             "Art.   18  (Sottocommissione  centrale).  -  Presso  la
          commissione centrale  per  l'avviamento  al  lavoro  e  per
          l'assistenza  ai  disoccupati  di  cui all'articolo 1 della
          legge  29  aprile  1949,   n.   264,   e'   istituita   una
          sottocommissione   composta   dal  direttore  generale  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al
          servizio  del  collocamento,  che   la   presiede,   da   4
          rappresentanti  dei  datori  di  lavoro facenti parte della
          predetta  commissione  centrale,  da   un   rappresentante,
          rispettivamente,   dell'Unione   nazionale   mutilati   per
          servizio,  dell'Ente  nazionale   per   la   protezione   e
          l'assistenza  dei  sordomuti,  dell'Associazione  nazionale
          delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonche'
          da un  rappresentante  di  ciascuna  delle  opere,  enti  e
          associazioni   a   carattere  nazionale,  con  personalita'
          giuridica   di   diritto   pubblico,   cui   e'    affidata
          istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove
          di cui alla presente legge.
             La sottocommissione ha compito di:
              1)  esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico e
          amministrativo   sulla   disciplina   del   servizio    del
          collocamento   obbligatorio   e  sulla  determinazione  dei
          criteri che le commissioni provinciali debbono  seguire  ai
          fini   delle   precedenze  nell'avviamento  al  lavoro  dei
          soggetti tutelati dalla presente legge;
              2)  esprimere  pareri  circa  le  autorizzazioni   alle
          aziende  aventi sedi o stabilimenti in piu' province per le
          assunzioni   e    compensazioni    territoriali    previste
          dall'articolo 21".