Art. 7. 
                        Abrogazione di norme 
  1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,
dalla entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  sono  abrogati
l'articolo 13, commi 5 e 6; 17, comma 1, lettera f); 21  e  22  della
legge 2 aprile 1968, n. 482. 
 
           Note all'art. 7:
             - Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  si  vedano  le
          precedenti note alle premesse.
             -  Il  testo dell'articolo 13, commi 5 e 6 della legge 2
          aprile 1968, n. 482, e' il seguente:
             "Art. 13 (Esclusioni, esoneri).
             (Omissis).
             Con decreto del Ministro per il lavoro e  la  previdenza
          sociale,   sentita   la   commissione  provinciale  di  cui
          all'articolo 16, le aziende private che,  per  le  speciali
          condizioni   della  loro  attivita'  non  possono  occupare
          l'intera  percentuale  di  invalidi  prescritta,   potranno
          essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione,
          alla   condizione  che,  in  sostituzione  degli  invalidi,
          provvedano  ad  assumere  orfani  e  vedove   delle   varie
          categorie.   La  mancata  assunzione  di  orfani  e  vedove
          comporta la decadenza dall'esonero.
             Le domande di esonero dovranno  essere  presentate  agli
          uffici  provinciali  del lavoro e della massima occupazione
          nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.
             (Omissis)".
            - Il testo dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge  2
          aprile 1968, n.  482, e' il seguente:
             "Art.  17  (Compiti della commissione provinciale per il
          collocamento obbligatorio). -  La  commissione  di  cui  al
          precedente articolo ha il compito di:
               a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro
          degli  iscritti  negli appositi elenchi di cui all'articolo
          19;
               b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi
          provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
               c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di
          una categoria, per la copertura dei posti  disponibili  con
          aspiranti   appartenenti   alle  altre  categorie,  tenendo
          presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito
          della stessa categoria protetta  i  criteri  di  preferenze
          stabiliti  dall'articolo  15,  comma quarto, della legge 29
          aprile 1949, n. 264;
               d)  nel  caso  che   la   determinazione   dei   posti
          disponibili  da  assegnare  alle singole categorie presso i
          singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali,
          decidere per la loro assegnazione nel limite  dell'aliquota
          complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
               e)  esprimere  il  parere  sulle  domande di oblazione
          presentate dalle aziende inadempienti;
                f)  esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle
          assunzioni di invalidi, presentate dalle  aziende  a  norma
          dell'articolo  13 della presente legge e sulla richiesta di
          compensazione territoriale di cui all'articolo 21".
             - Il testo dell'articolo 21, della legge 2 aprile  1968,
          n. 482, e' il seguente:
             "Art.  21  (Denunce  delle  aziende  private). - Tutti i
          datori di lavoro privati soggetti alle  disposizioni  della
          presente  legge  sono  tenuti  ad inviare, entro il mese di
          gennaio  e  di  luglio   di   ciascun   anno,   all'ufficio
          provinciale   del   lavoro  competente  per  territorio  un
          prospetto recante:
               a) l'indicazione del numero complessivo del  personale
          impiegato  alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti,
          per sesso e per categorie di mestiere;
               b) l'indicazione nominativa  degli  invalidi  e  altri
          aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano
          alle  loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di
          assunzione e la categoria di appartenenza.
             Le aziende che hanno sede principale in una provincia  e
          sedi  secondarie e stabilimenti in altre province, le quali
          siano  soggette  all'osservanza   della   presente   legge,
          dovranno  fare  le  denunce  di  cui  al presente articolo,
          distintamente per le singole province, ai competenti uffici
          provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.
             Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          valutata  in  ogni singola provincia l'entita' numerica dei
          mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento
          obbligatorio, puo', dopo aver sentito le commissioni per il
          collocamento   obbligatorio    delle    singole    province
          interessate,  autorizzare,  su, loro motivata e documentata
          richiesta, le aziende private  che  svolgono  attivita'  in
          piu'  di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle
          province indicate nella  richiesta  stessa,  un  numero  di
          mutilati  e invalidi e degli altri aventi diritto superiore
          a quello prescritto, portando la eccedenza a  compenso  del
          minor numero di minorati assunti nelle altre.
             La compensazione territoriale di cui al comma precedente
          ha   luogo  di  diritto  per  il  personale  dipendente  da
          amministrazioni,  enti  ed  aziende  pubbliche  di  cui  al
          precedente  articolo  1,  a  carattere  nazionale  o aventi
          uffici in piu' province".
             - Il testo dell'articolo 22, della legge 2 aprile  1968,
          n. 482, e' il seguente:
             "Art.   22   (Denunce   degli   enti   pubblici).  -  Le
          amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   a
          carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza
          governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di
          cui  al  precedente  articolo 18, entro i mesi di gennaio e
          luglio di ciascun anno, un  prospetto  da  cui  risulti  il
          numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale
          di  ruolo  e il numero del personale non di ruolo, distinto
          per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi
          e degli altri aventi diritto al  collocamento  obbligatorio
          in  servizio,  corredati  di  un  elenco  nominativo  degli
          assunti.
             Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti  di  cui
          sopra  alle  commissioni  per  il collocamento obbligatorio
          della provincia, entro la  cui  circoscrizione  provinciale
          essi operano".