Art. 7. Abrogazione di norme 1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 13, commi 5 e 6; 17, comma 1, lettera f); 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Note all'art. 7: - Per la legge 24 dicembre 1993, n. 537, si vedano le precedenti note alle premesse. - Il testo dell'articolo 13, commi 5 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' il seguente: "Art. 13 (Esclusioni, esoneri). (Omissis). Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero. Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. (Omissis)". - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' il seguente: "Art. 17 (Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio). - La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di: a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19; b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge; c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264; d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie; e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti; f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21". - Il testo dell'articolo 21, della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' il seguente: "Art. 21 (Denunce delle aziende private). - Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante: a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere; b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza. Le aziende che hanno sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo', dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su, loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre. La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in piu' province". - Il testo dell'articolo 22, della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' il seguente: "Art. 22 (Denunce degli enti pubblici). - Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti. Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano".