Art. 10. Modifiche all'art. 129 1. L'art. 129, comma 3, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".
Nota all'art. 10: - Per il testo vigente dell'art. 129 del D.Lgs. n. 285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.