Art. 10.
                       Modifiche all'art. 129
  1. L'art. 129, comma 3, e' sostituito dal seguente:
  "Nei casi previsti dal precedente comma, la  patente  di  guida  e'
sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
Nei  restanti  casi  la  patente di guida e' sospesa dal prefetto del
luogo di residenza del titolare e per le patenti  rilasciate  da  uno
Stato  estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto
di cui al comma 1  e  agli  articoli  222  e  seguenti.  Quest'ultimo
segnala  il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha
rilasciato la patente e lo annota, ove possibile,  sul  documento  di
guida.   Dei   provvedimenti  adottati,  il  prefetto  da'  immediata
comunicazione  ai  competenti  uffici  provinciali  della   Direzione
generale  della  M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico
integrato gia' esistente tra i sistemi  informativi  della  direzione
generale     della    M.C.T.C.    e    della    Direzione    generale
dell'amministrazione generale e per  gli  affari  del  personale  del
Ministero dell'interno.".
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  129 del D.Lgs. n.
          285/1992, si vedano le precedenti note all'art. 2.